Contratto di espansione, non più dovuto il contributo addizionale sul trattamento CIGS


Diversamente da quanto inizialmente comunicato, l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, correlato al trattamento di Cigs. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica (Inps, circolare 09 dicembre 2020, n. 143)


Come noto, le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20, D.Lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione (art. 41, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Il suddetto contratto, per quanto attiene ai lavoratori già in organico, deve indicare la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico. Per i restanti lavoratori, quindi, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, inizialmente era stato specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione, l’azienda fosse tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha successivamente specificato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica.