
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021. Il riconoscimento del contributo a fondo perduto è previsto per coloro che esercitano attività economiche e commerciali nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471).
Il Decreto Agosto (art. 59, co. 1, decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020) ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta agli esercizi se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del 15%, 10% e 5% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro e superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (art. 25, commi da 7 a 14, decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Il contributo non è cumulabile con quello previsto per le imprese della ristorazione (articolo 58 del decreto agosto), le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Con il provvedimento in oggetto sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il sopra indicato termine. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
In aggiunta, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi, realizzati nelle zone A dei comuni, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le rispettive sanzioni.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima.
In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.