Contributo a fondo perduto: se non spettante, nessuna sanzione in caso di restituzione


Per il consorzio tra imprese che abbia richiesto il contributo a fondo perduto e solo successivamente all’inoltro della domanda, sia stato chiarito che i consorzi tra imprese sono esclusi dal contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, in caso di restituzione dell’importo percepito ingiustamente, non sono previste sanzioni (Agenzia Entrate – risposta 02 ottobre 2020, n. 427).

Nell’ambito delle misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, al ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi disposti.


Con particolare riguardo ai soggetti destinatari del beneficio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i consorzi tra imprese per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.


Con successivo chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.


In caso, quindi, di consorzio che non svolge un’attività autonoma rispetto alle consorziate e che, dunque, abbia indebitamente percepito il contributo a fondo perduto, il medesimo consorzio può restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione delle sanzioni.