
Pubblicata, in GU 24 dicembre 2020, n. 319, la L. n. 176/2020 di conversione del DL 137/2020 (cd. DL Ristori). Tra le modifiche intervenute in sede di conversione, ci soffermiamo di seguito su quelle relative agli interventi di integrazione salariale, contribuzione volontaria, sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello ed esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Il DL 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in legge con modificazioni. Contestualmente, il DL 9 novembre 2020, n. 149, il DL 23 novembre 2020, n. 154, e il DL 30 novembre 2020, n. 157, vengono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19
Icommi da 1 a 6 e 8 dell’articolo 12 del D.L. Ristori prevedono – con riferimentoai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e determina l’obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro.
Nel suddetto periodo, 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione con causale COVID-19 non possono superare il limite di sei settimane, ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti. In merito ai suddetti trattamenti, l’articolo 12 del successivo D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ha specificato che le prestazioni possono riguardare i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro richiedente il trattamento alla data del 9 novembre 2020; tale articolo viene trasposto nel D.L. n. 137 in argomento, mediante l’articolo 12bis – inserito dal Senato – del medesimo D.L, mentre ilcomma 2 dell’articolo 1 (anch’esso inserito dal Senato) prevede l’abrogazione del citato D.L. n. 149, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi.
Inoltre, il medesimo articolo 12 del D.L. n. 149 e l’articolo 13 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 recano norme relative ai precedenti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19, anche il suddetto articolo 13 viene trasposto all’interno del D.L. n. 137 dall’articolo 12ter, inserito dal Senato (ed il comma 2 dell’articolo 1 della legge di conversione prevede l’abrogazione anche del citato D.L. n. 157, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi).
Contribuzione volontaria
L’articolo 13undecies – introdotto nel corso dell’esame in Senato – proroga la validità dei versamenti della contribuzione volontaria all’INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche se effettuati in ritardo purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
Indennità per alcune categorie di lavoratori
I commi da 1 a 8 dell’articolo 15 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Riguardo ad un’ulteriore indennità onnicomprensiva in favore delle stesse categorie di lavoratori interessate, i commi da 1 a 11 dell’articolo 15bis- articolo inserito in Senato – costituiscono la trasposizione dell’articolo 9 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, articolo, come sopra anticipato, abrogato dal comma 2 dell’articolo 1.
Nel dettaglio,quindi, i commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15bisriconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 10, insieme con il comma 9 del precedente articolo 15, riguarda il termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una delle precedenti indennità onnicomprensive (concernenti le medesime categorie).
Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello
I commi 12 e 13 dell’articolo 15bis – introdotti al Senato – prorogano per il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Il suddetto sgravio contributivo totale è riconosciuto con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.