Covid-19: istituito il Fondo per le imprese di pesca


Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 78, co. 2, D.L. n. 18/2020, conv., con modif., dalla L. n. 27/2020, il Ministero delle Politiche Agricole ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell’attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura (Ministero Politiche Agricole – decreto 17 luglio 2020).

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese della pesca e dell’acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall’emergenza COVID-19.


La concessione del contributo è condizionata all’avvio da parte dei soggetti richiedenti della rispettiva attività economica in data antecedente al 3 giugno 2020, da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l’armamento alla stessa data, di almeno un’imbarcazione da pesca, mentre per le imprese acquicole, previa verifica dell’intervenuta attivazione, prima dello stesso termine, presso il Registro imprese e della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.


La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione da compilarsi secondo i termini e le modalità che saranno definite con separato provvedimento del direttore della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero:


– domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;


– dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) esente da bollo, attestante:


a) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;


b) di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;


c) limitatamente alle imprese del settore pesca, di disporre di almeno un’imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020.


d) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;


e) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie;


f) che l’attività prevalente risulta essere la pesca marittima ovvero che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura.

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