Credito IVA da errata fatturazione: istanza di rimborso se non c’è rischio per l’erario

Con l’Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20843, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui sia erroneamente applicata l’IVA su operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del cessionario/committente ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.

FATTO

La controversia trae origine dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso del credito IVA, a seguito di errata applicazione dell’imposta su operazioni non imponibili.
In particolare, l’istanza di rimborso aveva ad oggetto la maggior I.V.A. versata in relazione ad un’operazione immobiliare con cui la contribuente aveva ceduto un’azienda e diversi immobili, ed era stata presentata a seguito della riduzione dell’imponibile delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. operata con avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio.
La richiesta di rimborso è stata considerata fondata dai giudici tributari, i quali hanno rilevato che la cessionaria aveva chiesto giudizialmente alla contribuente il pagamento della maggiore I.V.A. di rivalsa versata, configurandosi così un pagamento indebito della contribuente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari evidenziando che, in assenza della rettifica della fattura, non era stata fornita prova della definitiva assenza di rischio del danno erariale derivante dalla detrazione (o dalla possibile detrazione) dell’imposta da parte del cessionario.


In tema di IVA, l’emittente della fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l’imposta ivi liquidata a meno che non l’abbia tempestivamente corretta o annullata, in modo da consentire l’applicazione dell’esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l’inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, né osta al riconoscimento del rimborso dell’IVA indebitamente versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione.


In proposito, la giurisprudenza UE ha affermato che chiunque esponga l’IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta e, dunque, indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad IVA, in relazione all’esigenza di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto a detrazione.
Quando colui che ha erroneamente emesso una fattura, in quanto relativa a prestazione non imponibile, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale o, comunque, tale rischio sia definitivamente venuto meno per aver l’amministrazione fiscale negato definitivamente il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal committente o cessionario, non può essere negato all’emittente la fattura il diritto al rimborso dell’IVA fatturata per errore e versata.


Il rischio di perdita del gettito erariale va escluso quando la fattura erroneamente emessa è stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla normativa, per la correzione degli errori concernenti l’emissione o l’indicazione dei dati riportati nella fattura, funzionali ad assicurare il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare della stessa e a consentire l’applicazione della esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto a detrazione.
In alternativa, il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente solo quando:
– risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione); oppure


– l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.


In conclusione i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.
L’accertamento del definitivo venir meno di un siffatto rischio presuppone l’accertamento che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ovvero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.