Danno da dequalificazione, non sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale


18 dice 2020 Il prestatore di lavoro che richieda il risarcimento del danno, anche nella sua componente di danno alla vita di relazione o di danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve provare l’esistenza di tale danno, non meramente emotivo ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto e che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28810)


Un funzionario di banca, addetto gestione del credito e della valutazione delle posizioni di rischio, convenne in giudizio il proprio datore di lavoro, deducendo di essere stato demansionato a seguito del trasferimento di sede e di aver ricevuto un danno anche alla salute.
Il Giudice di prime cure, pur accertato il demansionamento ma escluso il mobbing denunciato, respinse la domanda risarcitoria per mancanza di prova di un danno derivante dall’inadempimento datoriale, se non con riguardo al danno biologico, quantificato e liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale.
In appello, la Corte sostanzialmente confermava le conclusioni del Giudice di primo grado, salvo rideterminare la misura del danno non patrimoniale.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando l’erroneità della sentenza della Corte territoriale, la quale sarebbe incorsa nella violazione di legge poiché, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un danno anche alla professionalità, stante l’accertata situazione di sostanziale inattività nel periodo in esame, non ne aveva tenuto doverosamente conto nello stabilire la misura del danno da liquidare.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Secondo orientamento costante di legittimità, infatti, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio. Quest’ultimo deve essere di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
In altri termini, tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (Corte di Cassazione, sentenza 05 dicembre 2017, n. 29407).
La relativa prova può essere offerta con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (quali: caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Corte di Cassazione, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29832).
In definitiva, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, in conseguenza della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.