Definizione agevolata avviso bonario: non ripetibili le sanzioni pagate

Non è ammessa la ripetizione delle sanzioni ridotte pagate ai fini della definizione agevolata dell’avviso di irregolarità emesso per tardivo versamento d’imposta, anche se quest’ultima sia stata dichiarata non dovuta (Corte di Cassazione – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25767)

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni per la definizione agevolata della comunicazione di irregolarità riferita al ritardato pagamento dell’acconto IRAP.
Quest’ultimo era stato determinato dall’incertezza circa la deducibilità o meno delle perdite su crediti riprese a tassazione. Alla conferma della deducibilità seguiva la pronuncia di inesistenza dell’obbligo di pagamento dell’acconto e dunque del ritardato pagamento, da cui la richiesta di rimborso delle sanzioni indebitamente pagate.
I giudici tributari hanno riconosciuto il diritto al rimborso in considerazione del fatto che, trattandosi della riscossione di somme a seguito di controllo automatizzato e dell’invio della comunicazione d’irregolarità, non può ritenersi operante la preclusione normativa che postula un formale accertamento, il quale diviene definitivo se non impugnato.
In altri termini, il versamento spontaneo della sanzione in conseguenza della ricezione dell’avviso bonario, diversamente dalla successiva cartella, non precluderebbe la contestazione dell’addebito.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sostenendo che la scelta del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, al fine della definizione agevolata della comunicazione d’irregolarità (cd. “avviso bonario”), preclude la facoltà di ripetere quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, escludendo il diritto al rimborso.
Secondo i giudici della Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, con la definizione agevolata, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato.
D’altronde, sottolinea la Corte, in tema di condono fiscale, il contribuente che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, nonché all’esito della cd. “comunicazione di irregolarità” a seguito di controllo delle dichiarazioni, non può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.