Diffida accertativa: nuove precisazioni dell’Ispettorato


Si forniscono precisazioni in relazione alla nuova diffida accertativa e al potere di disposizione.


Nel consentire l’adozione della diffida accertativa nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, il nuovo art. 12 del dlgs 124/2004 limita gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali interessati nella filiera dell’appalto; resta, però, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo.
La diffida accertativa nei confronti dell’obbligato solidale potrà avere ad oggetto esclusivamente i crediti maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto ed in relazione allo stesso. Pertanto, è possibile che la diffida accertativa notificata al datore di lavoro contempli importi diversi da quelli oggetto della diffida accertativa notificata al responsabile solidale, in qualità di utilizzatore finale, atteso che il vincolo di solidarietà è limitato solo alle retribuzioni maturate in ragione dell’appalto. In ogni caso, sulla diffida notificata al datore sarà opportuno evidenziare le somme sulle quali sussiste una
Non è possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale.
In caso di utilizzatori contestuali, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di esecuzione andrebbe riproporzionato in base al numero di ore di impegno del lavoratore nei rispettivi appalti. Laddove ciò non risulti possibile, difettando i requisiti di liquidità e certezza del credito nei confronti del committente, la diffida accertativa sarà adottata nei confronti del solo datore di lavoro.


Quanto alla conciliazione monocratica e al ricorso, detti strumenti sono alternativi in relazione a ciascun obbligato. Pertanto, laddove i soggetti obbligati siano due, è possibile che scelgano di attivare rimedi diversi. In questi casi, gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (il coinvolgimento del secondo coobbligato si ha solo qualora quest’ultimo non abbia presentato ricorso).
In caso di esito positivo della conciliazione, l’eventuale accordo fa venir meno la diffida nei confronti del soggetto che la sottoscrive, tenuto peraltro conto che il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo. Detto soggetto resta pertanto indifferente al successivo esito del ricorso presentato dal secondo coobbligato.
Se, invece, la conciliazione ha avuto esito negativo, la diffida accertativa non potrà automaticamente acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell’obbligato che ha promosso la conciliazione. La pendenza del ricorso presentato dal secondo coobbligato sospende infatti l’efficacia del provvedimento anche nei confronti di quest’ultimo e pertanto occorrerà attenderne gli esiti.
Una volta definita la conciliazione, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. In tale ipotesi:
– se il ricorso viene rigettato, la diffida accertativa può definitivamente acquistare valore di titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 12, nei confronti del ricorrente e del secondo responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione;
– se il ricorso viene accolto, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e dell’altro responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione e che pertanto resta soggetto alle vicende che interessano il provvedimento.
Un eventuale accoglimento del ricorso basato esclusivamente su doglienze riferibili ad una parte riverbera i suoi effetti solo su quest’ultima. Infine, laddove il ricorso preveda la rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida, il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione, da notificare a tutte le parti.
Infine, non è possibile che il medesimo soggetto presenti contestualmente o anche in momenti diversi ma sempre entro 30 giorni dalla notifica della diffida, ricorso ed istanza di conciliazione. Laddove i rimedi siano esperiti in momenti diversi, si darà corso all’istanza trasmessa per ultima, la quale lascia comunque intendere una rinuncia alla prima; ciò, qualora la seconda istanza sia comunque trasmessa entro i 30 giorni. Pertanto, al fine di procedere con l’istruttoria del ricorso o con il tentativo di conciliazione, sarà sempre necessario attendere lo spirare del citato termine di 30 giorni.