DL Rilancio convertito: esonero TOSAP anche per il commercio su aree pubbliche


In sede di conversione del DL Rilancio, la Legge n. 77/2020 ha introdotto i commi da 1-bis a 1-quater all’art. 181, che esonerano dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Le norme introdotte prevedono il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Con il comunicato del 14 maggio 2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che, tra le misure previste dal “DL Rilancio”, si dispone l’esonero della TOSAP fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture.
Per arginare il contagio, l’Italia ha dovuto mettere in campo misure di contenimento straordinarie, progressivamente adottate anche dagli altri Paesi europei.
Dopo il Cura Italia e il Decreto Liquidità, il Decreto Rilancio (art.181, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è, in ordine di tempo, il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.
Il cuore del decreto sono le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l’Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza.
Tra le diverse misure del “DL Rilancio”, un forte impegno viene dedicato a sostenere due settori colpiti in modo particolare dall’inizio dell’emergenza, il turismo e la cultura, con risorse complessive per circa 3 miliardi e misure come il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia; l’esonero della prima rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari; l’esonero della TOSAP (art.181) dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture; sostegno per le librerie, per la filiera dell’editoria, per i musei, ristori per le perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi oltre ad altre misure di sostegno.
In base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.
A far data dal termine del 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.