
02 sett 2020 In caso d’interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 settembre 2020, n. 49/E).
Nella fattispecie l’Istante, in qualità di amministratore e legale rappresentante di un condominio, rappresenta che i condomini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B.
Poiché l’intervento ha tutte le caratteristiche per accedere al cd. bonus facciate ma potrebbe anche rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica – che consente la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante – chiede se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire.
In particolare, chiede se ciascun condomino possa decidere di usufruire dell’ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l’esborso economico connesso all’intervento, oppure del bonus facciate o se, invece, la scelta debba essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini. Qualora fosse possibile per ciascun condomino esercitare la propria scelta, inoltre, chiede con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di “bonifico parlante” dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.
Il Fisco, in merito al quesito posto dall’Istante, ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nel caso oggetto della presente istanza di interpello, peraltro, gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall’amministratore di condominio. Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.