Emergenza COVID-19: ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali


Con messaggio n. 2871/2020, si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del DL n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione. Si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.


Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.


Artigiani e commercianti
Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020.
I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”> “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.


Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
– 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 5;
– 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
– 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
– 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
– 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
– 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
– 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
– 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.


Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole. In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attributi centralmente dall’Istituto i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:
“7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
“7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”.
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:
“7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
“7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”.
In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.
Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in corrispondenza delle relative scadenze.
Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.
Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H” e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.
Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.