Estratti conto delle carte dipendente esonerate da imposta di bollo


Agli estratti conto della “carta dipendente” risulta applicabile l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri (Agenzia Entrate – risposta 08 ottobre 2020, n. 457).

La carta dipendente è diretta a semplificare i movimenti finanziari tra l’impresa e i suoi dipendenti, mediante la tracciabilità e smaterializzazione degli stessi.
Riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo agli estratti conto, di regola è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamelo o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47. Tuttavia, i documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.


Si evince, quindi, che non sono da assoggettare all’imposta di bollo, le note spese che vengono compilate dai dipendenti che, compiendo ad esempio trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro e da rimborsare dal medesimo.


Tale principio risponde alla ratio di evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all’interno dell’impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori.


Per il medesimo principio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo, possa estendersi anche agli estratti conto delle carte dipendente, a prescindere dalla circostanza che la carta prepagata e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che certifica e documenta i rapporti all’interno dell’impresa.