Evasione fiscale causata da dipendenti infedeli: il datore di lavoro paga

Con l’Ordinanza n. 24046 del 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di accertamento di evasione fiscale, determinata dal comportamento illecito di dipendenti infedeli che ne hanno tratto beneficio, la responsabilità tributaria resta in capo all’azienda/datore di lavoro che, secondo principio generale, risponde dell’operato degli ausiliari in considerazione delle prerogative proprie dell’attività di vigilanza.

La controversia trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza con la quale è stata contestata l’annotazione per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, della vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, da cui la determinazione di un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette.
La pretesa tributaria è stata impugnata dalla società, sostenendo che l’alterazione della contabilità e la conseguente evasione fossero ascrivibili alla condotta di due dipendenti infedeli, che l’azienda aveva provveduto a denunciare.
I giudici tributari hanno confermato l’atto di accertamento, sulla base della “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti.


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, rigettando l’impugnazione della contribuente.
La società ha eccepito la violazione del principio di capacità contributiva, rilevando che i giudici tributari non avrebbero tenuto conto dello svolgimento dei fatti, e pertanto neppure delle denunce sporte nei confronti dei dipendenti infedeli, che soli avrebbero potuto avvantaggiarsi delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza, mentre gli effetti dell’evasione si pretendeva dovessero ricadere sull’esercente del distributore di carburanti, il quale però nessuna somma aveva percepito oltre il dichiarato. Pertanto, secondo la società, la richiesta di pagamento dei tributi in relazione ad un reddito che la stessa non avesse in realtà conseguito, doveva ritenersi illegittima.
La Corte di Cassazione osserva che viene ascritta alla società di avere annotato per mesi, nelle scritture contabili ufficiali, l’avvenuta vendita del carburante ad un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, discendendone un maggior reddito sia ai fini delle imposte dirette sia delle imposte indirette. La società non ha contestato la circostanza di aver annotato corrispettivi inferiori a quelli percepiti, limitandosi a sostenere che i corrispettivi incassati e non registrati fossero stati trattenuti dai dipendenti infedeli.
La Corte Suprema ha invece affermato che, per regola generale, il datore di lavoro risponde dell’operato degli ausiliari, laddove non dimostri peraltro un impedimento nello svolgimento della doverosa attività di vigilanza.
In conclusione, anche se dovuta al comportamento illecito di dipendenti infedeli, la responsabilità tributaria per l’evasione resta in capo all’azienda, in ragione del principio di “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro per le azioni dei propri dipendenti o, più in generale, dei propri ausiliari.