Ferrovie dello Stato: accordo in materia di smart-working

Firmato l’8/7/2020, tra FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, l’accordo in materia di smart-working

Le Parti hanno introdotto, con l’accordo del 20/4/2018, nelle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, lo smart working quale misura strutturale di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, disciplinandone le modalità di utilizzo. La materia è stata poi arricchita dalle norme dell’accordo quadro del 19/3/2020 e del verbale di accordo del 27/4/2020, in cui le Parti hanno confermato l’utilizzo della modalità di lavoro in smart working.
Tutto ciò premesso, con la firma del nuovo accordo dell’8/7/2020, le Parti, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l’orario di lavoro, in deroga a quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, concordano che:
– Temporaneamente ed esclusivamente per la gestione e la durata della fase post-emergenziale e comunque fino al 31 luglio 2021, anche al fine di agevolare il previsto e necessario distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, i lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS Italiane, indipendentemente dall’anzianità di servizio, potranno rendere la prestazione lavorativa in smart working per un numero massimo di 11 giornate nel mese, anche frazionabili, ove possibile e compatibile con le attività lavorative assegnate.
– Si conferma che, sempre per la durata della suddetta fase, potrà essere effettuato lavoro notturno e nei giorni festivi in modalità smart working, ove previsto dalla ordinaria articolazione del turno di lavoro.
– Per il personale che non svolge attività connesse all’esercizio ferroviario, resta fermo che lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali ai sensi di quanto previsto al punto 14 del citato accordo del 20/4/2018.
– Si conferma, altresì, che sarà garantita la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all’avvio della prestazione successiva, ad integrazione di quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, in linea con le previsioni normative vigenti e che sarà garantito il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL di riferimento.
– Le Parti si danno atto che le Società agevoleranno nell’assegnazione dello smart working, secondo le modalità definite nella presente intesa e per quanto compatibile con l’attività lavorativa, i lavoratori che fruiscono, per patologie che riguardano la propria persona, dei permessi della Legge 5/2/1992, n. 104 e il personale ritenuto più a rischio per particolari situazioni di salute da tutelare e debitamente certificate (rischi derivanti da immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita).
– Con riferimento alle Società del Gruppo FS Italiane che non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo, si conferma che potranno essere poste in essere azioni finalizzate a promuovere l’utilizzo di tale modalità di lavoro, per la gestione e per la durata della fase post-emergenziale.
– A livello di singola Società, potranno essere effettuati, anche su richiesta, incontri di verifica sugli effetti del presente accordo.