
Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1 dicembre 2020, dal 1 dicembre 2021, dal 1 ottobre 2022 e dal 1 novembre 2023
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Livello |
Par. |
Aumento 01/12/2020 |
Minimo dall’1/12/2020 |
Aumento 01/12/2021 |
Minimo dall’1/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,70 | 13,67 | 1.994,54 | 24,60 | 2.019,14 |
| 2 | 136,38 | 12,29 | 1.793,09 | 22,12 | 1.815,21 |
| 3 | 125,53 | 11,31 | 1.650,47 | 20,36 | 1.670,83 |
| 4 | 116,72 | 10,52 | 1.534,65 | 18,93 | 1.553,58 |
| 5 | 111,00 | 10,00 | 1.459,38 | 18,00 | 1.477,38 |
| 6 | 107,78 | 9,71 | 1.417,12 | 17,48 | 1.434,6 |
| 7 | 100,00 | 9,01 | 1.314,8 | 16,22 | 1.331,02 |
| area nonpr. | 84,35 | 7,60 | 1.109,07 | 13,68 | 1.122,75 |
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Livello |
Aumento 01/10/2022 |
Minimo dall’1/10/2022 |
Aumento 01/11/2023 |
Minimo dall’1/11/2023 |
Aumento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,97 | 2.045,11 | 25,97 | 2.071,08 | 90,21 |
| 2 | 23,35 | 1.838,56 | 23,35 | 1.861,91 | 81,11 |
| 3 | 21,49 | 1.692,32 | 21,49 | 1.713,81 | 74,65 |
| 4 | 19,98 | 1.573,56 | 19,98 | 1.593,54 | 69,41 |
| 5 | 19,00 | 1.496,38 | 19,00 | 1.515,38 | 66,00 |
| 6 | 18,45 | 1.453,05 | 18,45 | 1.471,5 | 64,09 |
| 7 | 17,12 | 1.348,14 | 17,12 | 1.365,26 | 59,47 |
| area nonpr. | 14,44 | 1.137,19 | 14,44 | 1.151,63 | 50,16 |
Integrazione Maternità operaie a tempo determinato
Considerata la peculiarità della normativa in materia di prestazioni assistenziali per le operaie a tempo determinato e ferme restando le modalità applicative adottate e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali per la corresponsione delle integrazioni dall’1.1.2017 sottoscritti alla data di stipula del presente contratto, per le stesse lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro, dal mese successivo alla stipula del presente Ccnl, l’integrazione dell’indennità per congedo obbligatorio di maternità sarà corrisposta con le seguenti modalità semplificate che garantiscono una prestazione adeguata. Saranno, pertanto, indennizzate le giornate di congedo obbligatorio, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime. L’integrazione giornaliera lorda sarà la seguente:
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Livello |
Importo giornaliero integrazione |
|---|---|
| 3 | 5,31 |
| 4 | 4,94 |
| 5 | 4,70 |
| 6 | 4,56 |
| 7 | 4,23 |
| area non pr. | 3,57 |
Estensione delle tutele per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 24 del D.lgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa. Per le modalità di utilizzo del congedo valgono le disposizioni del citato articolo 24. La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall’articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.
Permessi per l’assistenza dei genitori
II lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per assistenza ai genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto.
Ferie solidali
Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall’articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.