Firmato il rinnovo del CCNL Servizi Postali in Appalto



Sottoscritta il 14/7/2020, tra FISE-ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto con scadenza al 31/12/2021. Le OO.SS. scioglieranno la riserva entro il 31/7/2020


Aumenti retributivi
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, è istituito il nuovo livello 3° Super, con parametro 127 (retribuzione tabellare € 885,49 – indennità di contingenza € 517,46), nel quale confluiscono gli operai altamente specializzati e gli autisti con patente di cat. E.
Le Parti concordano inoltre un aumento del minimo tabellare per il terzo livello pari a € 50,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare:
– € 15,00 con la retribuzione del mese di settembre 2020;
– € 10,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
– € 25,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.













































Liv.

Aumento settembre 2020

Aumento giugno 2021

Aumento dicembre 2021

TOTALE

20,41 13,61 34,02 68,04
17,09 11,39 28,48 55,96
3° S 15,61 10,41 26,02 52,04
15,00 10,00 25,00 50,00
4° S 14,26 9,51 23,77 47,54
13,52 9,02 22,54 45,08
12,30 8,20 20,49 40,99


Indennità di Mensa
A partire dal mese di giugno 2021 l’indennità di mensa di cui all’art. 43, lettera c) del CCNL, è elevata a € 5,00 giornalieri.


Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 200 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2020.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’importo sarà corrisposto, con le seguenti modalità:
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2020;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.
L’importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda .
L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.





















Liv.

Importi singola tranche

68,03
56,97
50,00
4° s. 47,54
45,08
40,98


Lavoro a Tempo parziale
L’azienda può procedere all’assunzione di personale, anche a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dovrà avvenire con il consenso delle Parti, le quali potranno stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015.
In relazione a quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare, in considerazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno settimanale, e con il limite massimo di ore pro capite pari al 35% su base annua, della prestazione concordata.
Superata la soglia di cui al precedente capoverso, ciascuna ora di lavoro supplementare successiva sarà retribuita con la maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione base di cui all’art. 38 del CCNL e comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Qualora il numero di ore su base annua superi la soglia del 40%, ciascuna ora di lavoro supplementare successiva sarà retribuita con la maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione base di cui all’art. 38 del presente CCNL e comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Al superamento della soglia del 40% su base annua, inoltre, le imprese informeranno le RSA e le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa i motivi del ricorso al lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l’orario a tempo pieno settimanale per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, che non possono in ogni caso superare il limite annuo di ore di lavoro straordinario di cui all’articolo 19 del presente CCNL, sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno. Nei casi di superamento continuativo del limite del tempo pieno settimanale, le parti si incontreranno a livello aziendale per una valutazione congiunta, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare.
In relazione a quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 81/2015, su accordo scritto tra lavoratore e azienda, eventualmente con la presenza delle RSU/r.s.a. o delle strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti, potranno essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 16 ore ovvero 28 ore su base mensile e 300 ore su base annuale.


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di 4 volte, nell’arco dei complessivi 24 mesi.


Lavoro stagionale
Nelle località soggette a maggiori flussi stagionali nel periodo maggio-settembre o, per tutto il territorio nazionale per il periodo 15 novembre – 15 gennaio, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato per attività stagionali ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal d.l. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018.
L’azienda e le RSA o con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL potranno, in presenza di specifiche necessità ed esigenze caratterizzate da stagionalità in periodi diversi, stipulare intese finalizzate alla definizione di una diversa collocazione temporale.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stagionale. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Contrasto alle violenze nei luoghi di lavoro
Viene recepito l’accordo interconfederale in materia del 25/1/2016