Fondo di garanzia per le PMI: sezione speciale


A partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario – Dati bilancio” del Portale del Fondo. (ABI – Circolare 16 ottobre 2020, n. 2119)


 


Lo scorso 5 ottobre il Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ha comunicato l’avvio dell’operatività della richiamata Sezione speciale costituita in seno al Fondo dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)e quindi la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare le relative richieste di copertura tramite il Portale dello stesso Fondo.
Con particolare riferimento alla richiesta di garanzia, il Gestore — con una successiva comunicazione — ha specificato che la circostanza che le imprese beneficiarie non versino nella condizione di “impresa in difficoltà” è accertata tramite l’insussistenza di esposizioni deteriorate, come previsto dalla norma di legge.
Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario — Dati bilancio” del Portale del Fondo.
Si ricorda che le richieste di garanzia vanno trasmesse al Gestore entro il 18 dicembre 2020 e che le proposte di ammissione, ovvero di non ammissione, sono deliberate dal Consiglio di Gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e comunque entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe da notificarsi alla Commissione europea a seguito dell’allungamento della validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” fino al 30 giugno 2021.