Fondo di garanzia PMI e Nuova Sabatini, chiarimenti ABI


Forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità, sugli stessi costi ammissibili, tra gli aiuti del “Fondo di garanzia” sotto vigenza del Quadro temporaneo e le agevolazioni “Nuova Sabatini” (ABI – Circolare 10 novembre 2020, n. 2301).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di cumulare gli aiuti concessi dalla “Nuova Sabatini” con le garanzie pubbliche del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla legge n. 662 del 1996, concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (c.d. “Temporary Framework”), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.
In particolare, il Ministero conferma la possibilità che sui finanziamenti in discorso si possa acquisire la copertura del Fondo al 90%, secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla legge n. 40 del 2020, purché vengano rispettati i vincoli previsti dalla normativa in termini di importo massimo del finanziamento garantito.
L’ammontare del finanziamento, sommato agli altri finanziamenti garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework, non può dunque superare alternativamente:
1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25 per cento del fatturato totale del soggetto finanziato nel 2019;
3. il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
L’aiuto rappresentato dalla garanzia del Fondo può essere cumulato con quello relativo alla “Nuova Sabatini” concesso a valere sugli stessi costi, entro il limite delle intensità massime stabilite, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, dall’art. 17 “Aiuti per gli investimenti delle PMI” del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del cumulo, per quanto riguarda la garanzia del Fondo, occorre considerare esclusivamente l’aiuto registrato nella Sezione 3.1 del Temporary Framework rappresentato dallo sconto del premio di garanzia; si ricorda infatti che secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) del richiamato articolo 13 del DL Liquidità, l’accesso alle richiamate garanzie è gratuito.
L’aiuto – in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) – è indicato dal Gestore del Fondo nelle lettere di ammissione alla garanzia pubblica e può essere inserito dalla banca convenzionata nella piattaforma informatica del Ministero, dedicata alla “Nuova Sabatini”.
Al riguardo, l’ABI fa presente che l’ammontare dell’aiuto riportato in alcune delle lettere di ammissione alla garanzia del Fondo non è corretto in quanto si è verificata un’anomalia nel calcolo dello stesso.
Le banche possono comunque inserire tale ammontare nel portale del Ministero, in attesa di modificarlo una volta ricevuta dal Gestore del Fondo la comunicazione di rettifica dell’aiuto.
Il Ministero precisa, infine, che sui finanziamenti ex “Nuova Sabatini” non è invece possibile acquisire la copertura del Fondo al 100%, secondo quanto previsto dalla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, in quanto, per tali finanziamenti, sulla base di quanto stabilito dal Temporary framework, l’aiuto associato è rappresentato dall’importo della garanzia concessa e, dunque, per effetto della integrale copertura, dall’importo totale del medesimo finanziamento; circostanza, questa, che preclude ogni possibilità di cumulo con altri aiuti.