
Con la Risposta a interpello n. 467 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fusione di società per incorporazione, perfezionata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al “contributo a fondo perduto Covid-19”, per le operazioni di calcolo della soglia massima dei ricavi o compensi, e della riduzione del fatturato, occorre tener conto dei dati aggregati sia dell’incorporante che dell’incorporata.
Con il Decreto Rilancio è stato introdotto, tra l’altro, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 (cd. “contributo a fondo perduto Covid-19”).
Ai fini dell’accesso al contributo devono sussistere le seguenti condizioni:
– nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro;
– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con riferimento ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Nell’ipotesi specifica della fusione per incorporazione si verifica il subentro in regime di continuità, da parte della società incorporante, nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate.
Perciò, nell’ipotesi di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione realizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile2019. Inoltre, ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di disposizioni normative che prevedano espressamente la necessità di operare delle rettifiche alle modalità di calcolo dei requisiti d’accesso a seguito di operazione di riorganizzazione, anche nell’ipotesi di rapporti commerciali tra le società coinvolte nella fusione, precedenti ad essa, che ricadenti nel periodo di osservazione, l‘incorporante deve verificare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda incorporata. Allo stesso modo, per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda incorporata per i periodi di riferimento.