
Con riferimento ai Patti per l’Inclusione e ai Progetti Utili alla Collettività, il Ministero del lavoro – con nota n. 7605/2020 – fornisce chiarimenti circa la gestione delle attività previste al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei familiari beneficiari in caso di presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza e conseguente nuova ammissione ai benefici, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del DL 4/2019.
Il DL 4/2019 all’articolo 4, comma 13, prevede che “Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione”. Il comma 7, del citato articolo 6, prevede che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
Le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire quindi anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste. I relativi costi potranno essere posti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione. Tuttavia, una volta terminata la fruizione del beneficio economico, la condizionalità in capo al nucleo familiare beneficiario (l’obbligo di porre in essere quanto previsto dal Patto per l’inclusione) decade, pertanto la prosecuzione delle attività previste dal Patto può avvenire solo su base volontaria.
Qualora un nucleo familiare già beneficiario RdC dovesse presentare nuovamente domanda ed essere ammesso al Reddito di cittadinanza, dovrà essere lavorata la nuova domanda, fermo restando l’opportunità di fare tesoro del percorso fatto con i componenti del nucleo eventualmente già presi in carico, confermando la valutazione multidimensionale e il relativo patto. Sulla Piattaforma GePI, al riguardo, si stanno predisponendo le opportune modifiche al fine di garantire continuità nella gestione del nucleo familiare già beneficiario RdC, malgrado la sospensione.
Per quanto riguarda le attività previste dai Progetti Utili alla Collettività (PUC) si ritiene che debbano essere sospese poiché, come previsto dalla normativa in vigore, il premio speciale unitario si può applicare solo ai beneficiari del RDC. Pertanto, nel periodo in cui il nucleo familiare non percepisce più il Reddito di Cittadinanza, i componenti che dovessero continuare a svolgere i PUC sarebbero privi della copertura assicurativa dell’INAIL, garantita centralmente.
Resta ferma la possibilità per i Comuni di accordarsi direttamente con INAIL per garantire la copertura assicurativa alle persone coinvolte su base volontaria in tali attività che non beneficiano del RDC.
Infine il Ministero del lavoro ricorda che, qualora il richiedente già beneficiario RdC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio presenti una nuova domanda RdC, l’erogazione del beneficio riprenderà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.