
Con la Risposta a interpello n. 223 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile portare in diminuzione delle imposte dovute per l’acquisto della casa-vacanza il residuo credito d’imposta “prima casa” che non sia possibile utilizzare per il riacquisto dell’abitazione (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 223 del 2020).
Con riferimento alle agevolazioni fiscali “prima casa”, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle prescritte condizioni, è attribuito un “credito d’imposta” fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Il credito di imposta spetta anche nell’ipotesi in cui si proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile posseduto.
È può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure nei seguenti modi:
a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È esclusa in ogni caso la possibilità di chiedere il rimborso.
La volontà di fruire del credito d’imposta “prima casa” deve essere manifestato nell’atto di acquisto del nuovo immobile, con l’espressa richiesta del beneficio e l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione dello stesso, specificando se si intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modalità di utilizzo suindicate devono ritenersi alternative tra loro.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo può essere utilizzato secondo le altre modalità.
In particolare, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta non sia utilizzabile per l’atto di acquisto che lo determina (in quanto soggetto ad IVA) e sia utilizzato solo parzialmente in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef (per incapienza), deve ritenersi che l’ammontare residuo sia legittimamente utilizzabile in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di compravendita della casa di villeggiatura.