Il Fisco risponde sul riscatto del periodo di studio universitario


L’Agenzia delle entrate con la risposta 23 luglio 2020, n. 225 chiarisce quale disciplina fiscale applicare al riscatto di periodi di studio universitario

Ai fini fiscali, se i contributi sono versati a favore degli ” inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico”, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Qualora la domanda per il riscatto venga prodotta, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, dal genitore dell’Istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate.
Qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto, come sopra illustrato, non ricorrendo in capo all’Istante, titolare di reddito superiore ad euro 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.