Il giudicato penale di assoluzione dal reato non è vincolante nel giudizio disciplinare


L’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile (Cassazione, sentenza n. 17221/2020).


La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal dipendente, ausiliario specializzato di un’aziena ospedaliera, avverso il licenziamento disciplinare intimatogli per essersi allontanato dal posto di lavoro, in più occasioni, senza procedere alla timbratura del badge. La Corte respingeva la tesi dell’appellante che faceva leva sul giudicato penale di assoluzione dal reato di cui all’articolo 640 cod.pen., di cui era stato imputato per gli stessi fatti. L’assoluzione nella sede penale, infatti, era avvenuta per mancanza dell’elemento soggettivo e, correttamente, il Tribunale aveva qualificato la condotta contestata come idonea a minare irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro.
Dalla sentenza penale di assoluzione, risultava che il dipendente nei giorni di cui alla contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno lavorativo senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione. Occorreva considerare la comprovata consapevolezza in capo al lavoratore della rilevanza disciplinare della propria condotta, la riconducibilità della stessa ad un comportamento non conforme ad alcun regolamento aziendale – ma piuttosto a pretese prassi operative – e la reiterazione nel tempo del comportamento.
A fronte della prova della violazione dell’obbligo di essere presente sul luogo di lavoro, secondo quanto attestato dal cartellino marcatempo, era necessario dimostrare che nei giorni oggetto di addebito l’uscita, non registrata, era stata causata da ragioni di servizio ovvero da una esigenza momentanea personale, in quanto l’onere della prova del fatto impeditivo rispetto al contestato inadempimento gravava sul dipendente secondo la regola dell’articolo 1218 cod.civ.
La condotta contestata costituiva, pertanto, ipotesi di giusta causa ex articolo 2119 cod.civ.
Il dipendente ha così proposto ricorso per la cassazione, articolato in tre motivi, cui l’azienda ospedaliera ha opposto difese con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per non avere attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti posti a base del recesso datoriale. Secondo il ricorrente, il giudice penale aveva accertato che l’azienda era solita chiedere al lavoratore, oralmente ed informalmente, di effettuare spostamenti per ragioni di servizio senza obbligo di timbratura del badge e che tollerava allontanamenti momentanei in considerazione del contesto collaborativo, che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte alle necessità del reparto; si imputa conseguentemente alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di tale contesto e dell’elasticità aziendale suscettibile di attenuare sotto il profilo psicologico la gravità della sua condotta.
La norma applicabile, secondo la Cassazione, è l’articolo 653 cod.proc.pen. (in luogo dell’articolo 654 cod.proc.pen. erroneamente richiamato in ricorso), disciplinante la efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. A tenore della citata disposizione, l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile, correttamente applicato dal giudice del merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi controversi, consistenti nelle risultanze istruttorie del procedimento penale. Ha dedotto che dalla istruttoria dibattimentale penale era emerso che l’azienda ospedaliera non chiedeva ai suoi dipendenti di registrare gli spostamenti per ragioni di servizio e che i momentanei allontanamenti dal lavoro venivano tollerati in ragione «del contesto collaborativo che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte a necessità di reparto». Egli ha altresì censurato l’inversione dell’onere della prova che sarebbe stata operata dalla Corte territoriale, che aveva posto a carico del dipendente l’onere di provare che il proprio allontanamento fosse giustificato (da ragioni di servizio o da esigenze personali improcrastinabili) laddove l’onere di provare la giusta causa del licenziamento cade a carico del datore di lavoro.
Il motivo – secondo la Corte – è in parte inammissibile, in parte infondato. Il ricorrente, pur qualificando la censura anche in termini di violazione di norme di diritto, sollecita nella sostanza la Corte a compiere un non consentito riesame del merito, rispetto a fatti esaminati nella sentenza impugnata. Per quanto concerne invece la presunta violazione dell’articolo 2697 cod.civ. in materia di onere della prova, essa risulta infondata. La Corte territoriale ha dato atto che dagli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che il ricorrente nei giorni della contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione, sita nelle vicinanze della sede lavorativa. Alla luce di tale preliminare accertamento di fatto va letto l’ulteriore argomentare del collegio d’appello, secondo cui cadeva a carico del lavoratore l’onere di provare eventuali circostanze che escludessero il già provato inadempimento.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia l’errore di interpretazione della normativa collettiva di riferimento commesso dal giudice dell’appello, per non avere ritenuto sussumibile la condotta contestata nella ipotesi dell’arbitrario abbandono del servizio, punita dal codice disciplinare con una sanzione conservativa (sospensione dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni). La Corte di merito avrebbe operato una non consentita applicazione retroattiva della disposizione dell’articolo 55 quater D.Lgs 165/2001- nella parte in cui prevede come ipotesi di licenziamento disciplinare la falsa attestazione della presenza in servizio- a condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il motivo è inammissibile. Esso non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero il giudice dell’appello non si è pronunciato sul motivo di appello con il quale il ricorrente assumeva la riconducibilità della fattispecie disciplinare alla ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, CCNL, giudicandolo inammissibile, perché carente di specificità.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato respinto.