IMPi: le risposte del MEF


Il MEF con la risoluzione 16 dicembre 2020, n. 8/DF chiarisce alcune problematiche riguardanti l’applicazione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), è stata istituita, a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
In particolare, vengono formulati i seguenti quesiti, finalizzati:
a) alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
b) alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile;
c) all’obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.

Per quanto concerne, innanzitutto, la problematica di cui alla lettera a), occorre precisare che l’IMPi si applica sulla piattaforma marina.
Nel genere più ampio delle strutture marine rientrerebbero le seguenti specie:
1. piattaforme con struttura emersa;
2. teste pozzo sottomarine;
3. unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.
L’IMPi trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie.
Per tali ragioni, quindi, sono da ritenersi escluse dall’IMPi le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi estratti in quanto le stesse, essendo natanti iscritti nei registri navali e, pertanto, temporaneamente ancorati in modo non stabile al fondo marino, non sono in alcun modo riconducibili alla definizione di piattaforme marine ma rientrano nella diversa categoria delle unità galleggianti di stoccaggio temporaneo di cui al precedente punto 3.
Quindi, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’imponibilità a titolo di IMPi è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo “concessione di coltivazione” al link https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi.
Tale destinazione alla coltivazione, tra cui rientra anche l’attività di estrazione, persiste per tutta la durata della piattaforma marina fino alla sua dismissione che è regolata da una disciplina ad hoc (https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/dismissione-mineraria-delle-piattaforme-marine).
L’assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l’attività estrattiva.


 


Passando all’esame del quesito di cui alla lettera b), relativo alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile trova applicazione il comma 746 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Pertanto, per espressa previsione normativa, è solo a questo valore contabile che si deve far riferimento per determinare la base imponibile delle piattaforme marine ai fini IMPi, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica.


 


Passando al quesito di cui alla lettera c), concernente l’obbligo dichiarativo nonché le modalità e il termine di presentazione della dichiarazione, ai fini IMPi, la dichiarazione va presentata per il primo anno di tassazione per i manufatti in argomento, utilizzando il modello IMU attualmente disponibile e che negli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, come precisato e chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione IMU.
Occorre, altresì, evidenziare che l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e non entro 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi, come riportato nel quesito.
Al riguardo occorre precisare che quest’ultimo riferimento temporale, sebbene presente nelle istruzioni sopra richiamate, tuttavia non è più attuale essendo stato modificato dalla normativa successivamente intervenuta.Si deve, altresì, puntualizzare che in attesa della predisposizione del nuovo modello di dichiarazione IMU i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
In merito poi al soggetto destinatario della dichiarazione, si precisa che la stessa deve essere presentata al comune di riferimento, individuato con l’apposito decreto.