Imposta incompatibile con il diritto comunitario: termini per istanza di rimborso

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini del rimborso delle maggiori ritenute subite su incentivo all’esodo, dichiarate indebite per effetto di successiva sentenza della Corte di giustizia che ne ha stabilito la non conformità all’ordinamento comunitario, il termine di prescrizione per presentare la domanda decorre comunque dalla data di versamento (Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21979)

IL CASO

La controversia trae origine dal diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso presentata dal contribuente per le indebite ritenute subite sulle somme per incentivo all’esodo, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto la disciplina fiscale in materia, in contrasto col principio delle pari opportunità previsto dal diritto comunitario.
Il diniego era motivato dalla tardiva presentazione dell’istanza di rimborso, effettuata oltre il termine di 48 mesi dal momento in cui la ritenuta IRPEF risultava operata.
I giudici tributari, invece, hanno ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, individuando il termine di decorrenza per la prescrizione del diritto al rimborso, dalla data di pronuncia del giudice europeo.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione dei giudici tributari.
La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda se il termine di decadenza di 48 mesi, previsto dalla normativa tributaria, per il diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorra comunque dalla data del versamento, oppure da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la non conformità all’ordinamento comunitario.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia. Ciò in quanto, l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra i limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
Tale interpretazione si basa sui principi di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nei principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l’intangibilità dei cd. rapporti esauriti.


In materia tributaria, sulla base di tali principi, solitamente è esclusa l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune, proprio in quanto, per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nei termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario. In particolare:
– la disciplina specifica in materia di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data dei versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata”;
– la disciplina del contenzioso tributario, in via residuale, stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Da tali norme non può prescindersi ogni qual volta si tratti di stabilire il computo di un termine decadenziale; ne consegue un’interpretazione rigorosa che identifica nel giorno del versamento il dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.


Con riferimento al caso in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la decorrenza del termine va computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito. Il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso. Si concretizza una situazione recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche, che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe.
Spetta al solo legislatore, in casi come quello del sopravvenire di una legge retroattiva, la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti.