INL: ulteriori indicazioni su decreto agosto e decreto ristori


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche apportate in sede di conversione del DL 104/2020 nonché sulle disposizioni di interesse contenute nel decreto ristori.


Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato; la suddetta previsione normativa ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2021 in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.
La legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attraverso l’abrogazione del comma 4 dell’art. 14, secondo il quale: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Con il decreto ristori (D.L. 137/2020), il legislatore è nuovamente tornato sulle disposizioni riguardanti i licenziamenti, didponendo la proroga fino al 31 gennaio 2021 del divieto di licenziamento.
Il decreto ristori disciplina altresì la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di sei settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, dal quale sono comunque esclusi i versamenti dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Il comma 15, infine, riconosce la facoltà ai datori di lavoro che hanno presentato richiesta di esonero ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020 di rinunciare alla parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.