
Si forniscono chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania.
Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta). Ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale). In queste situazioni, quindi, la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
Inoltre, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata, è unicamente quella italiana. Anche nel caso in cui l’attività svolta abbia carattere marginale resta, tuttavia, applicabile la procedura dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, poiché la norma in esame si applica in tutti i casi nei quali una persona esercita un’attività in due o più Stati, quali che siano le modalità di lavoro.
Dunque, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS della propria situazione lavorativa. L’Inps, poi, deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana.
Laddove, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività in Germania abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, l’Inps, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile è quella italiana e ciò farebbe venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo tedesco. La legislazione in tal modo determinata dovrà essere notificata all’istituzione previdenziale tedesca.
Quanto ai percettori di indennità di disoccupazione, devono essere considerati come se esercitassero un’attività subordinata. Pertanto, nel caso di percettore di Naspi che svolga un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i suddetti criteri.