IVA: beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID 19


Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2020, n. 529 e Risposta 04 novembre 2020, n. 529 n. 530).

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto con l’articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Posto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento IVA agevolato, assume rilievo unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 124, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di un certo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti.
Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento.
Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l’Agenzia delle dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. Resta inteso che il trattamento IVA agevolato introdotto dall’articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico. Nel merito dei detergenti, si ritiene che con «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore abbia voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico chirurgici.
Come indicato dall’ISS nel Rapporto COVID-19, n. 19/2020 versione del 13 luglio 2020 e n. 25/2020 del 15 maggio 2020, solo la disinfezione ha un’azione virucida, battericida o fungicida ossia un’azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi. A tale fine però devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti autorizzati in genere dal Ministero della Salute o dall’ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
Questi prodotti non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi.
Pertanto, fermi restando i codici doganali individuati dall’ADM, si ritiene che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’ISS nel Rapporto 19/2020 Rev. In tale documento è ad esempio previsto che sono efficaci per la disinfezione della cute i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6 e 89 per cento nonché quelli a base di etanolo e 1-propanolo con concentrazione di etanolo del 65 per cento.
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 124 o “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento. L’ADM ha associato alla voce “detergenti disinfettanti per le mani” i codici doganali ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894; tra questi prodotti vanno ovviamente individuati quelli che corrispondono alla definizione della norma e dunque solo i detergenti disinfettanti per le mani, con le caratteristiche sopra indicate.