La notifica è valida anche se la firma è illeggibile

In caso di notifica a mezzo posta, la firma illeggibile del consegnatario sull’avviso di ricevimento non rende invalida la notifica, bensì costituisce presunzione di avvenuta consegna al destinatario, salvo querela di falso (Corte di Cassazione – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514)

IL CASO

La controversia trae origine dal provvedimento di iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione sull’immobile di proprietà del contribuente, per crediti tributari iscritti a ruolo, oggetto di precedenti cartelle di pagamento non pagate, né impugnate.
Il ricorso, con il quale il contribuente ha eccepito l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, è stato accolto dai giudici tributari, i quali hanno ritenuto invalida la notifica delle cartelle esattoriali presupposte all’iscrizione ipotecaria.
L’irregolarità della notifica, secondo i giudici, risultava dalla non intelligibilità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento dalla persona alla quale gli atti erano stati consegnati dall’ufficiale postale e dalla mancata identificazione del consegnatario attraverso le caselle apposte sugli avvisi anzidetti.
Su ricorso del concessionario della riscossione, però, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Secondo le disposizioni che disciplinano la notifica delle cartelle di pagamento (art. 26, DPR n. 602 del 1973), la stessa può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda.

In base alla previsione dell’art. 7 della Legge n. 890 del 1982, l’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 della Legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario.
Tale ipotesi, precisa la Corte Suprema, non integra le ipotesi di nullità della notifica disciplinate dal codice di procedura civile, applicabili agli atti tributari (art. 160 c.p.c.).
In particolare, evidenziano i giudici della Suprema Corte, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni:
– gli atti risultino consegnati all’indirizzo del destinatario;
– il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.