Le misure per le imprese del DL Semplificazione


A seguito della pubblicazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazione”) nella GU n. 178 del 16 luglio, di seguito si riportano le misure introdotte a favore delle imprese.

Semplificazioni della misura “Nuova Sabatini” (art. 39)


Per le imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, il decreto semplificazione aumenta la soglia entro il quale il contributo previsto viene erogato in un’ unica soluzione. Infatti il contributo passa da 100.000,00 euro a 200.000,00.


Riguardo invece gli investimenti effettuati nell’ambito dell’industria 4.0 dalle micro e piccole imprese del mezzogiorno, viene previsto che i contributi previsti sono erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi (art. 40)


Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, co. 6, c.c., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, viene disposto con determinazione del conservatore.
In caso di cancellazione delle società di persone, il conservatore verifica che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.


Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
– il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
– l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.


Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.


A seguito della presentazione della suddetta domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine dei sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici


registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.


Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e contro la suddetta determinazione l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.


Start-up e PMI innovativa


Il decreto semplificazione ha previsto che entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei medesimi requisiti, la start-up/PMI innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, co. 3, c.c., permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.


Enti cooperativi


Ai fini dello scioglimento e cancellazione, Unioncamere trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.


L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.


Vendite di beni nelle procedure di liquidazione


Il decreto semplificazione, nell’ambito delle procedure di liquidazione, ha previsto che l’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.