
Pubblicate le modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, in vigore dal 25 giugno 2020 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381180).
Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
L’istanza, se redatta in lingua italiana, è presentata in carta libera al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in modo conforme al facsimile e deve contenere, oltre alla richiesta di attivazione di procedura amichevole relativa a una questione controversa, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 9, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 10, del Decreto.
Nel caso in cui l’istanza è redatta in una lingua diversa da quella italiana, tale istanza deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
L’istanza può essere alternativamente:
a) inviata per posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
b) inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale;
c) consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.
Nei casi sub b) e c) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche su supporto elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.
I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 12 del Decreto (persona fisica o un’impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, entrambe residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato), possono presentare l’istanza soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una delle modalità alternative di cui sopra.
E’ facoltà del soggetto interessato indicare nell’istanza un domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale inoltrare le comunicazioni attinenti alla stessa.
L’istanza deve:
a) recare in allegato la seguente documentazione:
i. copia dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall’Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri ove pertinente;
ii. eventuali sentenze emesse dalle commissioni tributarie adite relative alla questione controversa ovvero copia di qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle informazioni contenute nell’istanza;
iii. traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi o di qualunque altro atto emessi dall’amministrazione fiscale estera dai quali scaturisce la questione controversa ovvero di eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati relative alla questione controversa ovvero di qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle informazioni contenute nell’istanza;
iv. ove sia sottoscritta dal soggetto interessato, copia di un documento valido d’identità ovvero della documentazione attestante il possesso dei poteri di rappresentanza;
v. ove sia sottoscritta da persona diversa dal soggetto interessato, copia della procura conferita ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile;
b) se inviata per posta elettronica certificata, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) se inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata o consegnata direttamente all’Ufficio, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza mediante firma originale in calce.
L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.
L’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta, tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza. Il soggetto interessato risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Le persone fisiche o le imprese che non grande e non rientranti nella categoria di un grande gruppo, entrambe residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, rispondono soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Qualora l’Autorità competente italiana, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza di apertura di procedura amichevole o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni supplementari, adotti una decisione che consenta la risoluzione unilaterale della questione controversa, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale.
Prima della presentazione dell’istanza è data facoltà ai soggetti interessati di richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio al fine di ottenere, anche per il tramite di propri procuratori, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura amichevole. L’incontro può essere svolto anche mediante servizi di videoconferenza che garantiscano adeguati livelli di sicurezza informatica.
L’Ufficio notifica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale la decisione dell’Autorità competente italiana in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto.
La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale.
Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel corso della procedura amichevole e qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, informazioni supplementari tramite una o più richieste. In tal caso, i soggetti interessati rispondono entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta secondo una delle modalità alternative.
In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
L’Ufficio provvede a informare, anche mediante invio per conoscenza della comunicazione di cui sopra, la Direzione regionale ovvero la Direzione provinciale ovvero il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate che, in base alle vigenti disposizioni, è competente per ciascun anno d’imposta a dare esecuzione della decisione adottata.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali relativi all’accordo raggiunto, tra cui:
a) i periodi d’imposta oggetto di accordo;
b) gli imponibili su cui calcolare, a cura della Direzione regionale ovvero della Direzione provinciale ovvero del Centro Operativo di Pescara:
i. le imposte da versare a carico del soggetto interessato, oltre interessi, nonché sanzioni e oneri di riscossione, ove applicabili;
ii. le imposte da rimborsare al soggetto interessato, oltre interessi;
c) gli eventuali ulteriori soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato interessati dalla questione controversa.
Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti secondo una delle modalità alternative. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette comunicazioni sono inviate all’Ufficio nonché alla Direzione regionale ovvero alla Direzione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate competente per ciascuno periodo d’imposta.
4.5 In caso di mancato accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.
Il soggetto interessato può presentare all’Ufficio e alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva.
Qualora l’Autorità competente italiana rifiuti l’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
L’Ufficio, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale le informazioni previste dall’articolo 14, comma 4, del Decreto.
Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, l’Ufficio, qualora l’Autorità competente italiana abbia concordato con l’Autorità competente degli altri Stati membri di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa della controversia in luogo della Commissione consultiva, ne dà comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale.
Nel caso in cui la Commissione consultiva adotti una decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza e l’Autorità competente italiana a seguito di tale decisione abbia avviato la procedura amichevole, l’Ufficio ne dà comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
La decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie è comunicata dall’Ufficio al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
Ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 15, comma 3, del Decreto, e salvo diverso accordo delle Autorità competenti interessate, l’Ufficio provvede, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, a informare il soggetto interessato ovvero il domiciliatario nazionale delle spese sostenute dagli Stati membri a seguito dell’istituzione della Commissione consultiva.
Qualora il soggetto interessato decida di ritirare l’istanza deve darne comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una delle modalità alternative, nonché alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati.
I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 12 del Decreto, possono presentare la comunicazione del ritiro dell’istanza con le medesime modalità soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.