Le novità in materia previdenziale e contributiva dalla conversione del D.L. Agosto


In appresso le novità legislative introdotte con la conversione del D.L. Agosto (L. n. 126/2020), inerenti l’introduzione dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa delle regioni Sicilia e Campania, l’estensione del regime previdenziale della piccola pesca marittima, l’attribuzione all’INPGI delle competenze concessorie in tema di decontribuzione Sud per i dipendenti giornalisti, la rimessione in termini per la presentazione della domanda di prepensionamento di lavoratori poligrafici.


A decorrere dal 14 ottobre 2020, l’indennità già spettante ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non aventi diritto alla NASpI, nel limite massimo di 12 mesi e in misura pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa (art. 1, co. 251, L. 30 dicembre 2018, n. 145), può essere altresì concessa, fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia, i quali cessino di percepire la NASpI nell’anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, co. 251-bis, L. n. 145/2018, inserito dall’art. 1-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Ulteriormente, a decorrere dal 14 ottobre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità in parola non è compatibile con il reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), nonché con la presenza di una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
– essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– essere percettori dell’indennità DIS-COLL;
– essere percettori di reddito di cittadinanza (Capo I, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4/2019) o di misure aventi finalità analoghe (art. 1-ter, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In tema di contribuzione nel settore della pesca, il regime previdenziale ex L. n. 250/1958, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi iscritti nei ruoli della gente di mare (art. 115, Codice della navigazione) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Gli obblighi contributivi relativi sono a carico delle cooperative di pesca, tuttavia, sono comunque fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca, in data antecedente al 14 ottobre 2020 (art. 10-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In relazione poi al regime di decontribuzione introdotto per i rapporti di lavoro dipendente, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI, tale Istituto è amministrazione concedente e provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. L’agevolazione in parola, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, consiste nell’esonero dal versamento, nella misura del 30%, dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail (art. 27, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Infine, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (art. 1, co. 500, L. n. 160/2019), per i quali i termini di opzione per il trattamento pensionistico (art. 37, co. 1, L. n. 416/1981) siano decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che:
– abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento;
– e l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del 14 ottobre 2020.