Nel DL Agosto, l’indennità Covid-19 anche per i lavoratori marittimi


Il DL n. 104/2020 ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’articolo 10 del citato decreto ha introdotto un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020.


Il beneficio è riconosciuto,in presenza dialcune condizioni, ai lavoratori rientranti nelle categorie della gente di maree dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore. L’articolo 10 richiama infatti l’articolo 115 del codice della navigazione, ai sensi del quale le categorie della gente di mare sono costituite da: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera, nonché l’articolo 17 dellaL. 5 dicembre 1986, n. 856, e successive modificazioni secondo cui può essere autorizzato l’appalto, da parte dell’armatore di servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera; di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica; di servizi di officina, cantiere e assimilati (limitatamente ai mezzi navali che eseguano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane).
L’indennità, pari a 600 euro, è subordinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione.
Dall’articolo 23 del DL n. 104/2020 può poi ricavarsi il divieto di cumulo con il reddito di emergenza. Resta, tuttavia, da chiarire se, per l’indennità in discussione trovino applicazione le possibilità e i divieti di cumulo posti, dall’articolo 9, comma 6, per le indennità simili, relative ad altre categorie di soggetti.
L’indennità in favore di lavoratori marittimi è erogata dall’INPS dietro apposita domanda. L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al  Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.