
22DIC 2020 L’erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto Cura Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 80/E)
L’articolo 66 del decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.
La finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.
Tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate anche per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possano essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66 del decreto Cura Italia.
Infine, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa è prevista una detrazione pari al 19 per cento dell’erogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, è prevista, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del TUIR, la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Resta ferma la non cumulabilità delle predette agevolazioni relativamente alla medesima spesa, in conformità ai principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.