Nuove istruzioni Inps sul bonus baby-sitting per le cd. zone rosse


Si forniscono alcune istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting destinato ad alcune categorie di lavoratori.


Come noto, l’articolo 14 del DL n. 149/2020 ha introdotto il bonus per servizi di babysitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. In particolare, è necessario che: a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.
Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto. Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l’affido condiviso.
Al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.
Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa (ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto onto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio).
Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa.
In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.
Il bonus in parola è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.
In relazione alla tipologia di lavoratori, si precisa che, sono interessati i genitori di alunni delle scuole iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti sopra specificati non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda (ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un’attività di lavoro dipendente la domanda verrà respinta). In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell’INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).
Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
L’importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting fissato dal decreto-legge n. 149/2020, ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati decreti Cura Italia e Rilancio.
Il bonus per servizi di baby-sitting viene erogato mediante il Libretto Famiglia. Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.