Nuove procedure sindacali FSBA covid-19 nelle imprese artigiane venete

Siglato il 1/9/2020, tra le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, il verbale di accordo su aggiornamento al D.L. n. 104/2020 delle procedure sindacali per sospensioni durante il periodo Covid.

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 104 del 14/8/2020 sull’utilizzo di FSBA causale Covid 19 , hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
a) datori di lavoro che hanno necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2020 per periodi decorrenti dal 13/7/2020: essi si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4/3/2020 (integrativo dell’accordo 14/18/2020). Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell’arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31/12/2020;
b) datori di lavoro che abbiano già esteso la validità del verbale iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31/8/2020 o al 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 21/5/2020:
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l’ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare -anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;
c) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA “causale Covid-19” già indicando quale data di scadenza 31/8/2020 o 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 25/5/2020:
qualora ravvisino la necessità dì utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell’accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare – anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo -, indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;


d) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell’accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre…):
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato al presente accordo, indicando la nuova data di decorrenza (comunque dal 13 luglio) dell’utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.
e) I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA “causale Covid-19” previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13/7/2020 potranno richiedere l’Assegno ordinario FSBA (non causale Covid- 19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.
 Il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, previsto dall’accordo interconfederale regionale del 14/1/2020 ed esteso anche alla fattispecie COVID 19 dall’art. 9 dell’accordo interconfederale regionale 2/5/2020, scaduto il 30/6/2020 viene prorogato sino al 31/12/2020.