Chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici


Forniti chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta applicabile a talune categorie di integratori alimentari e dispositivi medici (Agenzia Entrate – risposta 18 dicembre 2020, n. 607).

Nel caso di specie, l’istante, una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, chiede all’Agenzia chiarimenti sull’aliquota Iva ridotta sui dispositivi medici.
Il n. 114) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
La circolare 10 aprile 2019, n. 8/E ha chiarito che la norma d’interpretazione autentica di cui sopra intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019. In proposito, si fa presente che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che alle cessioni dei prodotti per i quali l’istante ha ottenuto i pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle dogane e Monopoli, sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, configurandosi come dispositivi medici e classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Diversamente, in mancanza dello specifico parere tecnico rilasciato dall’ADM, non è possibile determinare se l’istante possa fruire dell’aliquota IVA ridotta di cui al menzionato n. 114).


Rinnovato il contratto dei Marittimi

 



 


Raggiunto l’accordo per il rinnovo di tutte le sezioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore marittimo, valido fino al 31 dicembre 2023.

Si tratta di un contratto finalmente unico che interessa circa 68.000 marittimi a cui si aggiungono oltre 8.000 addetti di terra, per un totale di più di 76.000 lavoratori.
Il nuovo testo contrattuale sarà applicato anche al personale navigante e amministrativo delle Società, ora associate ad Assarmatori, che finora sono state destinatarie della contrattazione collettiva stipulata da Fedarlinea, associazione che in passato rappresentava l’armamento pubblico.
I sindacalisti si dichiarano soddisfatti del rinnovo, che comunque deve essere approvato dai lavoratori
L’accordo, sul piano salariale, coniuga le attese dei lavoratori del settore – interessati alla determinazione di incrementi tali da far recuperare ai salari un adeguato potere d’acquisto – e lo stato di difficoltà delle imprese armatoriali, gravemente colpite dalla pandemia ma fiduciose in una ripresa a medio termine.
Sul piano normativo le parti hanno proseguito il percorso di sfoltimento e semplificazione di un articolato che nel tempo si era appesantito per sedimentazione di contrattazioni successive.
Dal punto di vista economico è previsto per tutto il personale un aumento complessivo pari al 6%, calcolato sul minimo tabellare della scala parametrale. La copertura del periodo di vacanza contrattuale è pari a 750 euro totali al parametro 141 per il personale navigante e al 5° livello del sistema di classificazione del personale di terra e amministrativo. L’una tantum sarà erogata in tre tranches.


INPS: bonus asilo nido per i cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno


Alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Milano del 9.11.2020, le domande del bonus asili nido di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all’INPS nel 2020 e già definite con diniego, saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato.


In particolare, con D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 è stata disposta la limitazione del diritto alla prestazione in oggetto in riferimento ai soli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo. L’Inps ha confermato tale limitazione alle sole categorie di stranieri sopra menzionate. Il Tribunale di Milano ha ordinato di cessare immediatamente dette condotte discriminatorie, non ritenendo di accogliere neppure l’istanza di sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c. presentata dall’Istituto, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, investita della compatibilità con il diritto dell’Unione europea della norma che esclude l’accesso, per determinate prestazioni e benefici, ai cittadini non comunitari privi del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Per l’anno 2020, la prestazione può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE.
Come previsto dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017, il genitore richiedente deve essere in possesso, tra l’altro, del requisito della cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’UE oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso. Tali domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell’esito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Inps ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano.
Quanto alle domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all’INPS nell’anno 2020 e già definite con diniego, le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato.

ARAN: Sottoscritto il CCNL per il personale dell’Area Funzioni Locali

Come comunicato dall’Aran, è stato sottoscritto in via definiva il 17/12/2020, tra l’ARAN e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FEDIR SANITÀ, DIREL, DIRER, UNSCP, il CCNL per personale dell’Area delle Funzioni Locali (art. 7, comma 3, CCNQ 13/7/2016) relativo al triennio 2016 – 2018

Il giorno 17/12/2020, l’Aran e sindacati rappresentativi, hanno sottoscritto il CCNL per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali.
Il nuovo testo contrattuale definitivo, preceduto da un’ipotesi di accordo del 16/7/2020, prevede una parte comune relativa alle relazioni sindacali, alle norme disciplinari, alle ferie e festività, alle assenze retribuite e a quelle per malattia ed infortunio, ai congedi parentali, così come sono stati modificati grazie agli interventi legislativi degli ultimi tempi.
Seguono le tre Sezioni dedicate alle tre categorie di lavoratori, con norme specifiche riguardanti la parte economica e retributiva.
Il presente CCNL concerne il periodo 1/1/2016 – 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione.