INL: ultime indicazioni sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sulla notifica della diffida accertativa per crediti patrimoniali in seguito alle modifiche del DL semplificazione.


Come noto, il DL semplificazione ha disposto che, diffida accertativa trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. Una volta accertato il debito patrimoniale in capo al datore di lavoro, la diffida accertativa va notificata esclusivamente al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido. Se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il dator e l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo. Solo in questo momento la diffida andrà notificata al lavoratore insieme alla prova dell’avvenuta notifica del provvedimento al datore e all’eventuale responsabile in solido; lo stesso lavoratore avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva. Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro e dell’obbligato solidale gli stessi possono decidere di esercitare, in maniera alternativa ma autonoma, la conciliazione o il ricorso al direttore dell’ITL.


1) ATTIVAZIONE DELLA CONCILIAZIONE. Il datore di lavoro e/o il responsabile in solido presentano istanza di conciliazione. In tal caso l’Ufficio provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l’obbligato che non abbia formalizzato istanza di conciliazione (salvo il caso in cui quest’ultimo abbia presentato ricorso amministrativo al Direttore) avendo cura di allegare un prospetto riepilogativo dei crediti accertati. Nella lettera di convocazione al lavoratore l’Ufficio avrà cura di spiegare di aver accertato crediti patrimoniali in suo favore rispetto ai quali la controparte ha inteso attivare una procedura conciliativa e di riepilogare in un prospetto le voci e gli importi di credito accertati come risultanti dalla diffida accertativa. Al termine della conciliazione alle parti sarà rilasciata copia del verbale attestante gli esiti. In caso di esito negativo al lavoratore verrà consegnata, anche con la trasmissione di una successiva nota, la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo.
In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo esecutivo secondo il quale “il verbale (…) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata”.
Dell’avvenuta conciliazione si darà informazione anche all’eventuale coobbligato che non abbia inteso partecipare alla riunione. Laddove l’accordo venga siglato solo da uno dei soggetti obbligati, la diffida perde efficacia soltanto nei suoi confronti acquistando, però, valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione.
Ai fini del recupero delle somme dovute, il lavoratore potrà dunque rivolgersi alternativamente ai due soggetti coobbligati dando esecuzione, nei confronti del primo, alla diffida accertativa e, nei confronti del secondo, al verbale di conciliazione. L’importo massimo che il lavoratore potrà esigere non potrà evidentemente superare quello accertato con la diffida.
2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL DIRETTORE DELL’ITL. Il datore e/o il responsabile solidale presentano ricorso amministrativo al competente Ispettorato territoriale del lavoro. Il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore il quale potrà avere interesse a far valere l’eventuale inerzia dell’Amministrazione qualora non sia deciso nel termine di 60 giorni. Entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla presentazione del ricorso, il Direttore dell’Ufficio è tenuto a decidere se accoglierlo o meno: in caso di accoglimento la decisione è comunicata ad entrambe le parti e al soggetto obbligato che non abbia presentato ricorso e la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di alcuno degli obbligati, salvo nell’ipotesi in cui i motivi di doglianza indicati nel ricorso siano riferibili esclusivamente ad una delle parti obbligate (ad es. la decisione di accoglimento attiene alla insussistenza del vincolo di solidarietà). In tal caso sarà cura dell’Ufficio istruente evidenziare nel provvedimento di accoglimento la permanenza dell’efficacia della diffida nei confronti del soggetto estraneo ai vizi denunciati nel ricorso; in caso di rigetto del ricorso l’Ufficio provvederà a comunicare tale esito al ricorrente e al lavoratore evidenziando che il provvedimento di diffida accertativa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo da poter spendere nei confronti del primo. Nella comunicazione al lavoratore l’Ufficio allegherà l’originale della diffida e la prova della avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale obbligato solidale ai fini della successiva esecuzione; in caso di rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell’atto di diffida il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione. L’atto di ridetermina degli importi della diffida accertativa verrà notificato a tutte le parti – avendo cura di allegare al lavoratore anche la documentazione attestante l’avvenuta notifica al datore di lavoro e all’eventuale responsabile in solido – con apposita indicazione in ordine alla sua immediata efficacia esecutiva, atteso l’esaurirsi della facoltà di conciliare o di ricorrere avverso il sottostante accertamento ed il consolidarsi del credito oggetto del ricorso.
Qualora entrambi i soggetti obbligati presentino ricorso, si raccomanda di procedere ad un’unica istruttoria nel merito, fatte salve le questioni attinenti esclusivamente alle rispettive posizioni soggettive.
nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga, in casi da ritenersi del tutto eccezionali, successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione.


Ripresa dei versamenti contributivi, chiarimenti Inps su denunce di variazione ed istanze di dilazione


Per le aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata, le denunce di variazione, volte a modificare i flussi Uniemens privi dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione contributiva, possono essere trasmesse entro la data del 22 novembre 2020, purchè si sia già ottemperato al versamento delle rate scadute (Inps, messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882).


Come noto, il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento relativo alla ripresa dei versamenti contributivi sospesi:
– il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In merito, tuttavia, alla presentazione dell’istanza di sospensione, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione, il termine di presentazione originariamente previsto, è stato dapprima prorogato al 30 settembre 2020 e poi ulteriormente al 30 ottobre 2020.
Riguardo a tale differimento, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione:
– devono essere versate le prime due rate entro il 30 ottobre 2020;
– entro il 31 dicembre 2020, il 50% dell’importo oggetto di sospensione deve essere interamente corrisposto, in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50%, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata, altresì, le denunce di variazione, volte a modificare i flussi Uniemens privi dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro la data del 22 novembre 2020.
Nel caso in cui, invece, non si intenda usufruire delle modalità di versamento nei termini illustrati, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce devono essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e senza l’indicazione dei codici di sospensione. Le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso deve essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata, l’istanza per la sospensione dei contributi deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2”, disponibile nelle “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole. Difatti, i codici “7H” (“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”) e “7L” (“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”) sono attribuiti a livello centrale.
In ogni caso, la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.

E-commerce: importazione di beni di valore trascurabile B2C

Con la Circolare n. 40/2020 l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni sulle modalità di iscrizione nell’elenco “E-commerce P4I-B2C”, ai fini dell’autorizzazione alla procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le importazioni di merci non unionali di valore trascurabile destinate a consumatori finali, derivanti da vendite a distanza tramite piattaforma e-commerce.

PROCEDURA DICHIARATIVA SEMPLIFICATA

Fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cd. pacchetto IVA (prevista a Luglio 2021), i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (cd. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato “E-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO “E-COMMERCE P4I-B2C”

Nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, ai fini dell’ammissione alla semplificazione, è necessario presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, attestando la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività:
1. effettuazione di un numero minimo di 50.000 singoli mensili di importazione;
2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
3. utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
4. tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
5. possibilità per l’Agenzia delle Dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
6. organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione – per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
7. predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.


Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, l’Agenzia delle Dogane precisa che al momento della presentazione dell’istanza è necessario essere già in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito, nonché dell’autorizzazione AEO.
Per quanto riguarda il numero minimo delle operazioni, l’Ufficio tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell’istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi. Nel caso in cui le operazioni indicate non siano svolte, ma si intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica è effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione.
Le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione, dopo l’esecuzione dei previsti controlli di sicurezza selezionati, vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati.
Con riferimento alla tracciabilità dei prodotti devono essere descritte e documentate le modalità con le quali ciò viene garantito nella gestione informatizzata dei dati.
In relazione al sistema di controllo interno, viene richiesto di effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al valore di transazione. La frequenza e il numero di operazioni da verificare saranno indicate nel disciplinare di servizio che terrà conto del volume delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce).


Una volta presentata l’istanza di iscrizione nell’elenco E-commerce P4I-B2C, la richiesta è sottoposta ad una fase istruttoria per la valutazione di accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, l’iscrizione nel predetto elenco è disposta entro 10 giorni dal termine dell’istruttoria, con conseguente abilitazione alle relative semplificazioni.

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DICHIARAZIONI

Nella compilazione semplificata della dichiarazione di importazione devono essere osservati i seguenti criteri:
– campo 37.2 “Regime”. Codice C07 (Spedizioni di valore trascurabile);
– campo 2 “Speditore”. Generalità dello speditore con lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema del dichiarante;
– campo 8 “Destinatario”. Generalità del destinatario della spedizione con indirizzo e Codice fiscale se conosciuto;
– Campo 31 “Descrizione delle merci”. Descrizione dettagliata della merce, almeno col lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema dell’operatore;
– campo 33 “Codice delle merci”. Codice convenzionale 9990 9909 00.
Nel campo 8 potrà in deroga essere prevista la compilazione con il codice EORI del soggetto dichiarante solo qualora l’Ufficio delle Dogane riscontri la possibilità dal sistema di gestione interno di associare la dichiarazione alle generalità del destinatario.

La compilazione semplificata in ogni caso non è applicabile:
– per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.);
– per le merci soggette a specifici divieti e restrizioni.


COVID-19: spostamenti solo motivati anche in Piemonte


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. (MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 23 ottobre 2020)

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.