Atto costitutivo di Trust auto-dichiarato: profili impositivi

In merito ai profili impositivi del trust, la Corte di Cassazione afferma che è legittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per l’atto istitutivo del trust auto-dichiarato, poiché manca l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario (Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22182)

IL CASO

La controversia ha origine dall’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella applicata in misura, in relazione all’atto istitutivo di trust auto-dichiarato, al cui termine i beneficiari risultavano individuati nella stessa costituente se in vita o, in caso diverso, nel coniuge e nei discendenti in linea retta.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente rilevando che la costituzione di un trust auto-dichiarato costituisce un atto neutro, da cui non consegue alcun effetto traslativo, sicché, in assenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell’imposizione, tale atto sconta l’imposta di registro in misura fissa.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari sostenendo che in base alla disciplina delle imposte indirette (art. 2 del DL n. 262 del 2006) l’imposta di successione e donazione si applica, tra l’altro, nei casi di “costituzione di vincoli di destinazione”, in cui rientrerebbero i negozi giuridici, come il Trust, che partendo da un effetto segregativo immediato sono in grado di determinare, sulla base di un disegno unitario, un effetto finale di attribuzione liberale in favore dei beneficiari, individuati all’interno della ristretta cerchia familiare.

Tale tesi, però, non ha trovato riscontro nella giurisprudenza.
Al contrario, la Corte di Cassazione ha osservato che:
– ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel “Trust”, detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee”, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario;
– in tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza.


– ai fini dell’imposizione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro;
– il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, risulta soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Secondo i giudici della Corte Suprema la disciplina impositiva riguardante l’imposta di successione e donazione non può trovare applicazione per gli atti istitutivi dei Trust e per quelli di dotazione patrimoniale al trustee.
L’incertezza applicativa riguarda, pur nell’ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest’ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia:
– l’atto istitutivo del trust, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;
– l’atto di dotazione o provvista del trust, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;
– l’atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.
D’altra parte, precisano i giudici, considerato che il presupposto dell’imposta di successione e donazione è il trasferimento di ricchezza, deve escludersi che la disposizione (art. 2 del DL n. 262 del 2006), laddove si riferisce alla “costituzione di vincoli di destinazione”, possa essere intesa come istitutiva di un’autonoma imposta che colpisce ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti. Di conseguenza, in relazione agli atti di dotazione del fondo, escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferiti in trust produca un effetto traslativo immediato, non si giustifica la soggezione di tale atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale.

Per quanto concerne l’imposta di registro, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’imposta proporzionale agli atti istitutivi dei Trust ed a quelli di dotazione patrimoniale al trustee, affermando che non è dato sottoporre l’atto costitutivo di un trust liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell’atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee. Solo l’attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell’imposizione.
Proprio in considerazione dei fattori caratterizzanti il negozio giuridico, il trust liberale non può essere considerato come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell’imposta.
Ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario.
In conclusione, in ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale dei beni al beneficiario.
Tale soluzione trova applicazione anche nel caso del cd. “trust auto-dichiarato”, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee. In tal caso, infatti, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, è ravvisabile sia la volontà di segregazione, che quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto.

CASSA EDILE CATANIA: nuovi contributi


CASSA EDILE CATANIA: nuovi contributi



Si riporta la tabella contributi dovuti alla Cassa Edile della provincia di Catania variati dal 1° ottobre 2020





















































Contributi

Totale (%)

Quota Contributiva Impresa (%)

Quota Contributiva Lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 1,90 1,90
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 7,5788 6,2144 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26


 

Contratti collettivi, quando la violazione dei canoni di ermeneutica è censurabile in Cassazione


L’interpretazione di un contratto collettivo è operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità, in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione, ma prospettino o l’omessa disamina della clausola ovvero l’utilizzo da parte del giudice di frammenti letterali della clausola da interpretare, in maniera tale da fissarne il significato, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato alla parte letterale, oppure espungerle ove inconciliabili (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23155/2020


Una Corte d’appello territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità ed annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un lavoratore, ordinando alla Società la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e condannandola al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate. Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto non corretta l’interpretazione del primo giudice della normativa di contrattazione collettiva in tema di determinazione del periodo di comporto.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 175 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore terziario, con riferimento al computo del periodo di comporto, e richiamando le conclusioni della sentenza di Cassazione n. 26498/2018.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, l’interpretazione delle clausole di un contratto collettivo costituisce, di norma, operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità, in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 5288/2018).
Più in particolare, fermo restando che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (ex ceteris, Corte di Cassazione, sentenza n. 4670/2009), la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ovvero quando il giudice utilizzi esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissi definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili (Corte di Cassazione, sentenza n. 9755/2011).
Nel merito, dal combinato disposto degli articoli 175 (malattia) e 177 (infortunio), nonché dalla dichiarazione a verbale in calce al predetto articolo 177, del CCNL 17 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni, sicchè, qualora all’infortunio succeda, come avvenuto nel caso di specie, persino senza soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, dal momento dell’insorgenza della malattia inizia a decorrere un distinto termine di 180 giorni solo alla cui scadenza può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto. Tale lettura non appare in alcun modo espressa in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ed anzi valorizza la lettera del contratto nell’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre.
Infine, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, appunto censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, eventuali pronunce emesse dal giudice di legittimità, ancorché in relazione ad identiche pretese sostanziali, non costituiscono “precedenti” in senso tecnico della giurisprudenza della Corte, in quanto il controllo di ciascuna di esse è delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata, in relazione alla “causa petendi” prospettata nei giudizi di merito ed ai motivi di ricorso.

Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva


Dal 23 ottobre è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori ex decreto-legge 104/2020: stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro (Comunicato Inps 23 ottobre 2020).


Il DL Agosto, in continuità con le misure previste dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica. Come si ricorderà, il decreto prevede una indennità omnicomprensiva in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a 1.000,00 euro ed è riconosciuta anche per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, fermo restando le suindicate condizioni (art. 9, co. 1, D.L. n. 104/2020).
E’ previsto, altresì, il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fra cui (art. 9, co. 2, D.L. n. 104/2020):
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), alla data del 17 marzo 2020.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolarità di pensione.
Ancora, una indennità omnicomprensiva di importo pari a 1.000,00 euro è prevista in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possano fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro (art. 9, co. 4, D.L. n. 104/2020). La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al FPLS che possano fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito nel medesimo anno non superiore a 35.000 euro.
Una ulteriore indennità omnicomprensiva di 1.000,00 euro è riconosciuta in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (art. 9, co. 5, D.L. n. 104/2020):
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le predette indennità non sono cumulabili tra loro e con l’indennità “di ultima istanza”, ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.


Dal 23 ottobre è attivo il servizio per la presentazione delle suddette domande di indennità. Il servizio consente di:
-inviare online la domanda (Invio domanda)
-verificare lo stato della domanda (Esiti)
-rinunciare alla domanda inviata in assenza dei requisiti richiesti (se iscritti ad una Cassa professionale, è necessario richiedere l’Indennità COVID19 alla Cassa)
-modificare la modalità di pagamento e rettificare l’IBAN (se la domanda resta In attesa di esito).
Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (disponibile sul sito istituzionale) previsto per le altre indennità Covid-19.
Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS. Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.