Bonus librerie, domande prorogate al 30 ottobre 2020


Prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di scadenza per presentare la domanda per accedere al bonus librerie introdotto dall’art. 1, co. da 319 a 321 della Legge di Bilancio 2018. (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – comunicato 23 ottobre 2020).

Il bonus è diretto agli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
– sede legale nello Spazio economico europeo;
– residenza fiscale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio, riconducibile all’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
– classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda;
– avere avuto nell’esercizio finanziario precedente (2018) ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.


Per l’anno 2019, la richiesta del bonus può essere fatta fino al nuovo termine di scadenza del 30 ottobre 2020 alle ore 12:00, originariamente il termine era previsto per il  24 settembre 2020.


Le domande possono essere presentate mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.


LEGNO INDUSTRIA: Firmato l’accordo di rinnovo – Prime informazioni sulle retribuzioni



FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, dopo una prima intesa raggiunta nei giorni scorsi, annunciano la firma del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di settore


Le Parti del settore CCNL Legno Industria con comunicato annunciano che il 22/10/2020, dopo una prima intesa raggiunta nei giorni scorsi, si è sottoscritto l’accordo di rinnovo che resterà in vigore fino al 31/12/2022.
Nell’attesa della pubblicazione del testo, per quanto riguarda gli aumenti retributivi, le Parti segnalano che sono superiori all’inflazione e incideranno su tutti gli istituti contrattuali, secondo gli importi e le date della tabella che segue:



















































Categorie

Incrementi 1° settembre 2020

Incrementi 1° gennaio 2021

AD3 52,50 52,50
AD2 51,25 51,25
AD1 48,75 48,75
AC5 46,25 46,25
AC4 42,50 42,50
AC3/AC2/AS4 38,75 38,75
AS3 36,88 36,88
AC1/AS2 35,00 35,00
AE4/AS1 33,50 33,50
AE3 31,63 31,63
AE2 29,75 29,75
AE1 25,00 25,00


In aggiunta saranno effettuate a gennaio 2021 e gennaio 2022 verifiche sull’inflazione (IPCA non depurata e con base di calcolo per gli aumenti: paga base, contingenza, edr e tre aumenti periodici di anzianità), che potrebbero determinare ulteriori aumenti salariali.
In materia di previdenza complementare si è previsto un aumento a carico azienda dello 0,20% dei contributi (0,10% a gennaio 2021 e 0,10% a gennaio 2022), oltre al riconoscimento di 100 euro una tantum per tutti i lavoratori destinata al fondo Arco per promuoverne l’adesione.

Fondo Nuove Competenze: applicazione della misura e utilizzo delle risorse


Il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, co. 1, DL n. 34. Il Fondo interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.


Destinatari
Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa (ai sensi dell’art. 88, comma 1, DL 19 maggio 2020 n. 34), stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore (art. 2, DM 9 ottobre 2020).


Requisiti dell’accordo
Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali (art. 3, DM 9 ottobre 2020).


Accesso al Fondo
I datori di lavoro che hanno stipulato l’apposito accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L’Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, pubblica sul proprio sito stituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
All’istanza devono essere allegati l’intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze.


Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori
Il progetto per lo sviluppo delle competenze deve dare evidenza (art. 5, DM 9 ottobre 2020):
– delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
– delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (articolo 8, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
– delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
Il ruolo di soggetto erogatore della formazione, può essere la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo.


Determinazione e modalità di erogazione del contributo
In esito alla verifica di conformità dell’istanza di contributo, l’ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 6, DM 9 ottobre 2020).
L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
L’ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell’operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell’intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti.
Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori
I Fondi Paritetici Interprofessionali, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui sopra.
L’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 8, DM 9 ottobre 2020).

Il Ministero del Lavoro boccia il CCNL per i Rider

Bocciato, dal Ministero del Lavoro e sindacati, il primo contratto firmato da Ugl e Assodelivery per i rider


 


ASSODELIVERY e UGL RIDER, hanno sottoscritto il primo CCNL che regola l’attività di consegna dei  Rider, attraverso piattaforme anche digitali. Il Contratto, che decorre dall’1/11/2020, si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale.
Il nuovo contratto prevede un compenso minimo di 10 euro per ogni ora lavorata, indennità integrative pari al 10%, 15% e 20% in caso di lavoro notturno, festività e maltempo e un premio di 600 euro ogni duemila consegne.
Il Ministero del Lavoro sottolinea come sia demandata ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la determinazione del compenso dei lavoratori autonomi che svolgano attività di consegna di beni per conto altrui. In difetto della stipula di detti contratti, gli stessi lavoratori non possano essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed ai medesimi prestatori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini (ovvero da quello della logistica, purché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, la contrattazione collettiva, anche sottoscritta prima della entrata in vigore del decreto, dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei parametri fissati dalla legge.
Per spingere le aziende a raggiungere un accordo, lo scorso settembre il governo aveva approvato il cosiddetto “decreto rider” che imponeva ad Assodelivery di raggiungere un accordo con i rider entro il novembre 2020. In caso contrario, i rider sarebbero stati considerati lavoratori subordinati, con tutti i diritti che ne conseguono, motivo per cui la stessa associazione ha poi firmato con Ugl.
Su tale scia, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha scritto ad AssoDelivery per bocciare il nuovo contratto collettivo in quanto, secondo la legge, non può essere firmato da una sola organizzazione, tra l’altro non rappresentativa.


A loro volta, i principali sindacati e associazioni di rider hanno protestato minacciando scioperi e azioni legali, accusando l’Ugl di aver sottoscritto un «contratto pirata». Cgil, Cisl e Uil, infatti, non hanno sottoscritto tale accordo, ponendo come condizione che il lavoro dei rider venga qualificato come subordinato e assoggettato al contratto collettivo della logistica, sostenendo che il nuovo contratto non sia altro che una finta operazione di miglioramento delle condizioni di lavoro dei rider, in quanto il testo riconduce ancora al cottimo l’attività di questi lavoratori, anche riguardo la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.


Dunque, Cgil, Cisl e Uil, in generale, sostengono che in realtà un contratto collettivo di riferimento ci sarebbe già ed è il CCNL Logistica e Trasporti, riconoscendo, quindi, i fattorini del food delivery come dipendenti, subordinati, e non come autonomi. Nel contratto stipulato con Ugl, invece, un “vero” salario minimo di sette euro, comunque inferiore a quello di riferimento della logistica, è stato inserito, ma riguarderà solo i rider attivi nelle città di nuova apertura e per i primi quattro mesi, dunque una platea ridottissima.
Dal canto suo, AssoDelivery, che sostiene di rappresentare i datori di lavoro dei fattorini quindi le piattaforme di food delivery, ritiene che il rapporto di lavoro dipendente costa molto di più della collaborazione occasionale, per cui, se venisse applicato il Contratto Collettivo Nazionale Logistica e Trasporti, bisognerebbe alzare le tariffe per i consumatori che usano le app oppure abbassare il guadagno delle aziende.
Secondo il Ministero del Lavoro, nel nuovo CCNL il salario sarebbe “parametrato esclusivamente sulle consegne effettuabili nel tempo unilateralmente stimato dalle piattaforme” e questo potrebbe essere in contrasto con le norme previste dal decreto-imprese, a meno che non si arrivi a un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni dei lavoratori che risultano certamente e complessivamente più rappresentativi sul piano sindacale.
Infatti, continua il Ministero, la scelta di stipulare il contratto con un’unica organizzazione potrebbe essere accettabile unicamente se questa rappresentasse la maggioranza degli iscritti a livello nazionale, ma non è questo il caso, dato che Ugl rappresenta appena mille rider su 60mila e si è di recente alleato con Anar, associazione che riunisce i fattorini con idee molto vicine a quelle delle aziende del food delivery. .