Fisco e contribuenti: attuazione del regime collaborativo


Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime di adempimento collaborativo per gli anni 2020 e 2021, sono attribuite in via esclusiva all’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti. Le modalità di applicazione del regime sono estese agli anni 2020 e 2021. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 ottobre 2020, n. 335238)

Nell’ordinamento giuridico è stato introdotto un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. (art. 3, dlgs 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6, legge 11 marzo 2014, n. 23).
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata «ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate» al termine della quale è prevista l’apertura di una ulteriore fase in cui «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese».
Inoltre, l’articolo 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che «entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime».
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.
Ciò premesso, con il Provvedimento in oggetto si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato Provvedimento ed estendendo le stesse anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione.
A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto.
La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance. In tale ottica la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Decontribuzione Sud, le indicazioni operative Inps per la fruizione dell’esonero


La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122)


Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per i datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle quelle ammesse, i quali comunque abbiano in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura Inps competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, recante il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”, con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020. In particolare, le Strutture territoriali sono tenute a verificare, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della delimitazione dell’agevolazione, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà (artt. 26, 27, 28, 29 e 40 D.Lgs. n. 148/2015);
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
L’agevolazione è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Tale periodo di fruizione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, solo in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150). Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, tuttavia, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della regolarità contributiva, dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006).
Sotto il profilo della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è richiesto che i benefici rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 800.000 euro, per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
– siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
– siano concessi entro il 30 giugno 2021.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, invece, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo>, il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
I dati suesposti nell’Uniemens vengono poi riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.

EDILCASSA PUGLIA: Nuova Contribuzione dall’1/10/2020



La Edilcassa Puglia pubblica le nuove aliquote contributive per le diverse province in vigore dal 1° ottobre 2020


ALIQUOTE VERSAMENTI CCNL Industria Cooperative, Artigianato da ottobre 2020












































































































































CONTRIBUTI

BARI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

A CARICO IMPRESA

A.P.E. 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030
CONTRIBUTO EDILCASSA 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
C.P.R.P. 0,100       0,300
CONTRIBUTO EDILSCUOLA 0,900       0,700
EDILSCUOLA E C.P.R.P.   1,000 1,000 1,000  
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
FONDO GARANZIA       0,100  
MUTUALIZZAZIONE PREVEDI     0,670 0,050  
DIRITTO STUDIO 0,050       0,010
DELEGATO SICUREZZA 0,100 0,010 0,100 0,100  
CONTR. NUOVE ATTIVITA’     0,100    
Q.A.C. NAZIONALI 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222
Q.A.C. TERRITORIALI 0,741 0,741 0,864 0,741 0,741
TOTALE 7,218 7,078 8,061 7,318 7,078

A CARICO OPERAIO

CONTRIBUTO EDILCASSA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
Q.A.C. NAZIONALI 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222
Q.A.C. TERRITORIALI 0,741 0,74 0,864 0,741 0,741
TOTALE 1,338 1,337 1,461 1,338 1,338

 

 


ALIQUOTA CONTRIBUTIVA TOTALE 8,556 8,415 9,522 8,656 8,416


 


Il contributo per il Fondo sanitario operai, pari allo 0,60%, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione oraria: minimo, contingenza, EDR e ITS (per le sole ore lavorate). Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120, la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.
Il contributo per il Fondo sanitario impiegati, pari allo 0,26%, posto a carico delle aziende solo in presenza di impiegati, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione mensile: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Il pagamento potrà essere effettuato con versamento all’Edilcassa di Puglia o direttamente sul c/c del Fondo Sanitario.
Il contributo per il Fondo incentivo all’occupazione, pari allo 0,10%, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione oraria: minimo, contingenza, EDR e ITS (per le sole ore lavorate).
Il contributo per il Fondo R.L.S.T. PROVINCIA DI BRINDISI (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), pari allo 0,01%, è esclusivamente posto a carico delle aziende con non più di 15 dipendenti, che non abbiano eletto o designato al loro interno il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale.
Il contributo per il Fondo R.L.S.T. PROVINCIA DI TARANTO, pari ad Euro 2,00 per ogni lavoratore denunciato, è esclusivamente posto a carico delle aziende con non più di 15 dipendenti, che non abbiano eletto o designato al loro interno il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale.
Il contributo sociale PROVINCIA DI TARANTO, pari ad Euro 1,5 per ogni lavoratore denunciato, è posto a carico di tutte le aziende.


ALIQUOTE VERSAMENTI CCNL PMI da ottobre 2020











































































































































CONTRIBUTI

BARI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

A CARICO IMPRESA

A.P.E. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
CONTRIBUTO EDILCASSA 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
C.P.R.P. 0,100       0,300
CONTRIBUTO EDILSCUOLA 0,900       0,700
EDILSCUOLA E C.P.R.P.   1,000 1,000 1,000  
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
FONDO GARANZIA       0,100  
MUTUALIZZAZIONE PREVEDI     0,670 0,050  
DIRITTO STUDIO 0,050       0,010
DELEGATO SICUREZZA 0,100 0,010 0,100 0,100  
CONTR. NUOVE ATTIVITA’     0,100    
Q.A.C. NAZIONALI 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222
Q.A.C. TERRITORIALI 0,741 0,741 0,864 0,741 0,741
TOTALE 7,188 7,048 8,031 7,288 7,048

A CARICO OPERAIO

CONTRIBUTO EDILCASSA 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
Q.A.C. NAZIONALI 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222
Q.A.C. TERRITORIALI 0,741 0,74 0,864 0,741 0,741
TOTALE 1,338 1,337 1,461 1,338 1,338

 

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA TOTALE 8,526 8,385 9,492 8,626 8,386


 


Il contributo per il Fondo sanitario operai, pari allo 0,60%, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione oraria: minimo, contingenza, EDR e ITS (per le sole ore lavorate). Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120, la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.
Il contributo per il Fondo sanitario impiegati, pari allo 0,26%, posto a carico delle aziende solo in presenza di impiegati, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione mensile: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Il pagamento potrà essere effettuato con versamento all’Edilcassa di Puglia o direttamente sul c/c del Fondo Sanitario.
Il contributo per il Fondo incentivo all’occupazione, pari allo 0,10%, è da calcolare sulla somma dei seguenti elementi della retribuzione oraria: minimo, contingenza, EDR e ITS (per le sole ore lavorate).
Il contributo per il Fondo R.L.S.T. PROVINCIA DI BRINDISI (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), pari allo 0,01%, è esclusivamente posto a carico delle aziende con non più di 15 dipendenti, che non abbiano eletto o designato al loro interno il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale.
Il contributo per il Fondo R.L.S.T. PROVINCIA DI TARANTO, pari ad Euro 2,00 per ogni lavoratore denunciato, è esclusivamente posto a carico delle aziende con non più di 15 dipendenti, che non abbiano eletto o designato al loro interno il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale.
Il contributo sociale PROVINCIA DI TARANTO, pari ad Euro 1,5 per ogni lavoratore denunciato, è posto a carico di tutte le aziende.

Individuati i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna



22 ottobre 2020 Con decreto 16 ottobre 2020, n. 234 del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze vengono individuati, per il 2021, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2019. I settori e le professioni individuati sono elencati nelle Tabelle A e B allegate al decreto in questione.


L’individuazione dei suddetti settori rileva sia ai fini dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la definizione di lavoratore svantaggiato, sia ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.


SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2019 (*)

















































































SEZIONI ATECO 2007

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

Tasso di disparità

Agricoltura
Agricoltura 360 123 483 74,6 25,4 49,2
Industria
Costruzioni 761 68 830 91,8 8,2 83,6
Ind. estrattiva 21 2 23 89,3 10,7 78,7
Acqua e gestione rifiuti 197 37 234 84,1 15,9 68,2
Ind. energetica 79 27 107 74,3 25,7 48,5
Ind. manifatturiera 2.838 1.025 3.864 73,5 26,5 46,9
Servizi
Trasporto e magazzinaggio 795 222 1.017 78,2 21,8 56,4
Informazione e comunicazione 340 153 494 68,9 31,1 37,9
Servizi generali della PA 805 431 1.237 65,1 34,9 30,2


PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2019 (*)











































































































































































PROFESSIONE (CP2011)

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

Tasso di disparità

92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 85 2 87 98,1 1,9 96,2
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 634 14 647 97,9 2,1 95,7
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 863 22 884 97,5 2,5 95,1
61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 574 15 589 97,5 2,5 95,1
93 – Truppa delle forze armate 109 5 114 95,5 4,5 91,1
91 – Ufficiali delle forze armate 32 2 34 95,0 5,0 90,0
71 – Conduttori di impianti industriali 281 47 328 85,8 14,2 71,6
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 847 142 989 85,7 14,3 71,4
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 124 23 147 84,5 15,5 68,9
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 87 18 105 82,8 17,2 65,7
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate 142 33 175 81,1 18,9 62,2
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni 130 35 165 79,0 21,0 58,0
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende 16 5 21 77,9 22,1 55,7
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 268 78 346 77,4 22,6 54,9
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 163 50 213 76,7 23,3 53,4
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 496 201 697 71,1 28,9 42,2
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati 74 30 104 71,0 29,0 42,0
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 49 26 76 65,2 34,8 30,4
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo 273 161 435 62,9 37,1 25,8
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 803 585 1.388 57,8 42,2 15,7
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 40 32 72 55,9 44,1 11,8


Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(*) Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2019 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all’11,6%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.