Disciplinato il contratto a tempo determinato nel Commercio Anpit-Cisal Sicilia

22 ott 2020 Siglato, tra l’ANPIT SICILIA e la CISAL TERZIARIO, l’Accordo sulla disciplina del contratto a tempo determinato nel territorio della Regione siciliana.

Le Parti convengono che:
– Ai sensi delle disposizioni contrattuali e delle legge vigenti, si individua come territorio a prevalente vocazione turistica l’intera Regione siciliana.
– I contratti a tempo determinato stipulati da aziende aventi una ò più unità; locali ubicate nel territorio nella, regione Siciliana nell’arco temporale, integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
– Si considerano stagionali i contratti di lavoro subordinato a tèmpo determinato stipulati nei seguenti periodi:
   – dall’1 aprile al 31 ottobre di ogni anno.
   – dall’1 dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo.
   – dalla domenica précédente a quella della Santa Pasqua alla domenica immediatamente successiva.
– per il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che abbiano raggiunto il limite massimo dei 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate la datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
– II diritto di precedenza di cui al presente articolo può essere, esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso at datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
– Il diritta di precedenza deve èssere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione dei rapporto di lavoro.
Il presente accordo trova applicazione esclusivamente:
– per le aziende, le che non .svolgono nessuna delle attività ricomprese nell’Elenco delle attività allegato ai Decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963, n. 1525.
– siano associate ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Anpit.
– applichino integralmente, sia pér la parte c.d. economica che per là parte normativa, il CCNL per i dipendenti dèi Settore Commercio sottoscritto da Anpit e CISAL Terziario il 28/12/2016.
Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente, rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso.di almeno tre mesi rispetto a ciascuna, scadenza annuale.


Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: disciplina per i “contratti promiscui”

Gli Enti non commerciali, nella qualità di committenti di contratti di appalto “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia prevista per l’applicazione degli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, moltiplicano il costo annuo dell’appalto per il coefficiente derivante dal rapporto tra i ricavi dell’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (Agenzia delle Entrate – Risposta 21 ottobre 2020, n. 492)

In materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, è stabilito che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, i quali affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. (art. 17- bis, del D.Lgs. n. 241 del 1997).
Con riferimento agli Enti non commerciali (pubblici e privati), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli stessi sono esclusi dall’applicazione di tale disposizione limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Inoltre, precisa che affinché la stessa trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”.
In caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
La previsione normativa non si applica qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente di “aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”. A tal fine si fa riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio (numeratore) e i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio (denominatore).
Per quanto concerne i criteri di determinazione dei redditi degli enti non commerciali residenti, l’Agenzia delle Entrate osserva che le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.


Sulla base di tali considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ovvero di contratti di appalto riferiti all’acquisto di servizi generali, comuni sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, è necessario porre in relazione il costo dell’appalto con la quota proporzionale di ricavi riferiti all’attività commerciale.
In altri termini, gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti trovano applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.
Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi in esame si applicheranno con riferimento a all’intero contratto.

Contributo di Solidarietà per i dipendenti della Vigilanza privata

Allargata la platea dei lavoratori della Vigilanza Privata che possono accedere al Contributo di Solidarietà da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore.

Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria e del ricorso agli ammortizzatori sociali, il Contributo di Solidarietà, già riconosciuto in favore dei lavoratori ai sensi ed alle condizioni previste dall’Accordo 28 aprile 2020, è rideterminato in 260€ lordi (riproporzionato per il part time in base all’orario contrattuale individuale) per ogni mese compreso tra Febbraio e Dicembre 2020 e per un massimo di sei richieste.
Per il periodo Febbraio – Agosto 2020 EBINVIP liquiderà l’importo integrativo sulla base di quanto già corrisposto a fronte delle domande pervenute ed approvate, senza necessità di ulteriori richieste da parte dei lavoratori. Per il periodo Settembre – Dicembre 2020, i lavoratori inoltreranno nuova richiesta, secondo la procedura già in atto.
Il contributo di solidarietà viene altresì riconosciuto in favore dei lavoratori il cui reddito da lavoro costituisca l’unica fonte reddituale del proprio nucleo familiare e che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura compresa tra il 50% ed il 74% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L’ammontare del contributo è pari a 130€ lordi (riproporzionato per il part time in base all’orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.
Il Contributo di Solidarietà viene riconosciuto anche in favore dei lavoratori il cui reddito da lavoro non costituisca l’unica fonte reddituale, che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L’ammontare del contributo è pari a 100€ lordi (riproporzionato per il part time in base all’orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.

Stop cartelle fino al 31 dicembre 2020: le Faq dell’Agenzia delle entrate-Riscossione


L’Ente ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – Comunicato 21 ottobre 2020)

Misure previste dal nuovo provvedimento:


– il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata;
– viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
– in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101;
– rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Faq


– Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


– Stop a notifiche e pignoramenti
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).


– Rateizzazioni, decadenza a 10 rate
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.


– Crediti pa, pagamenti senza verifiche
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.


– Rottamazione e “saldo e stralcio”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.