Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2021



Con circolare n. 148, l’Inps descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2021.


Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
L’articolo 1 del DM 16 novembre 2020 ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020. Conseguentemente, si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.











Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2020 515,58 € 293,90 €
IMPORTI ANNUI 6.702,54 € 3.820,70 €


L’articolo 2 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.


Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020
L’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
– nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
– nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
– nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
– nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.


Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, sopra riportati, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.













































Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2020 379,33 € 4.931,29 € 460,28 € 5.983,64 €
1° gennaio 2021 379,33 € 4.931,29 € 460,28 € 5.983,64 €
Limiti reddituali massimi *
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2020 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €
1° gennaio 2021 4.931,29 € 16.990,47 € 5.983,64 € 11.967,28 €
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto


La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati.


Tabelle
Nell’Allegato n. 2 della circolare, l’Inps fornisce le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2021, nonché la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.


Requisiti anagrafici
Si ricorda che per l’anno 2021 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.


Prestazioni di accompagnamento a pensione
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. Si ricorda inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.
Le prestazioni con scadenza nel 2021 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.


Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).


Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2021:















Importo mensile lordo

mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 € Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) 4 gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca)
Da 10,01 € a 75 € Da gennaio a giugno 4 gennaio (Poste) 5 gennaio (Banca)
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) giovedì 1° luglio


Certificato di pensione per l’anno 2021
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2021 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale.

Fondo solidarietà mutui acquisto prima casa: nuovo modulo di domanda


Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Fondo Gasparrini) -Comunicazione del gestore Consap SpA. Nuovo modulo di domanda(ABI – lettera circolare n. 2650 del 18 dicembre 2020)

Il gestore del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), Consap SpA, ricorda il venir meno delle deroghe alla ordinaria disciplina del medesimo Fondo, previste per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020.


In particolare, a partire dal 18 dicembre 2020 non potranno più accedere ai benefici del Fondo i mutui:


(i) ai “lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile” e “cooperative edilizie a proprietà indivisa”;


(ii) ai mutuatari che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro annui;


(iii) di importo superiore a 250.000 euro;


(iv) i garantiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Fondo di garanzia per la prima casa;


(v) i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.


A tal proposito il modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è stato modificato alla luce dei sopra citati aggiornamenti.


Sisma 2016: protocollo per la legalità la salute e la sicurezza dei cantieri

Siglato il 17/12/2020, tra il Commissario Straordinario e la FENEAL-UIL Nazionale, la FILCA CISL Nazionale, la FILLEA CGIL Nazionale, il protocollo per la legalità la salute e la sicurezza dei cantieri post sisma 2016.

Le Parti firmatarie del presente protocollo procedono all’attivazione di un Tavolo permanente che funga da osservatorio per l’attuazione degli artt. 7, 8 e 9 del Protocollo Quadro del 26/7/2017, di quanto previsto dall’art. 35 del decreto-legge n.189 del 2016, nonché per la piena applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Tavolo permanente si riunirà di norma bimestralmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta dei suoi partecipanti.
In particolare l’attività di monitoraggio dovrà riguardare:
– lo stato di attuazione della piattaforma informatica a cura del Commissario Straordinario;
– lo stato di attuazione del rilevamento a mezzo badge, il cui sistema è affidato alle Casse Edili, nonché, nelle more dell’attivazione del predetto badge, il rispetto della tenuta del settimanale di cantiere; a tal riguardo le parti ritengono valido il modello adottato in via sperimentale nella Provincia di Macerata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Prefettura di Macerata, Struttura Commissariale ed i componenti del Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, relativo allo sviluppo di un sistema di rilevazione e flusso di informazioni utile a consentire l’interconnessione tra le banche dati delle Casse Edili e quelle degli USR con riguardo ai cantieri della ricostruzione, con la gestione del servizio demandata alle Casse Edili ed un flusso informativo che andrà successivamente messo a disposizione della Struttura Commissariale attraverso la piattaforma informatica, di cui al citato all’art. 7 del Protocollo quadro di legalità del 26/7/2017.
– lo stato di attuazione dell’istituzione dei Tavoli prefettizi.
– le organizzazioni sindacali provvederanno ad interloquire direttamente con i Prefetti, o loro delegati, per la soluzione di eventuali problematiche riscontrate nell’applicazione dei protocolli territoriali.
Le parti si impegnano ad una continua e coordinata azione di monitoraggio sulle azioni poste in essere dagli Enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro e tutela del rischio Covid-19 nei territori.
Il Commissario Straordinario promuoverà le azioni necessarie affinché si raggiunga una intesa con le strutture ricettive locali per la messa a disposizione, da parte delle stesse, di alloggi a favore delle maestranze trasfertiste impegnate nei cantieri della ricostruzione, nonché per far fronte alla necessità di alloggi di emergenza sanitaria sempre per i lavoratori trasferisti che necessitano di luogo sanificato e controllato in casi di malattia, infortunio, quarantena o isolamento per rischio Covid-19, affidando ai Tavoli provinciali l’azione di impulso e ricognizione.
In caso di criticità riscontrate nella messa a disposizione dei lavoratori trasfertisti, da parte di strutture ricettive locali, di alloggi atti alla permanenza e al rispetto della normativa sanitaria emergenziale riferita al Covid-19, il Commissario straordinario promuoverà le azioni necessarie, con il coinvolgimento dei tavoli provinciali, e le idonee interlocuzioni con le imprese affidatarie o esecutrici delle opere, per la individuazione di possibili soluzioni condivise.
Nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni normative nazionali riguardo a finanziamenti e/o agevolazioni inerenti lavorazioni nei cantieri della ricostruzione (es. sisma bonus), dovrà essere consolidata la verifica complessiva della congruità del Dure dei relativi cantieri, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’apposito accordo di Congruità per il Cratere Sisma 2016 del 7/2/2018, per qualsivoglia incentivo pubblico; a tal fine le Parti si impegnano ad una disamina delle specificità che dovessero insorgere a livello locale anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni preposte alla verifica della regolarità contributiva.

Firmato il rinnovo del CCNL cooperative e consorzi agricoli


 



Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli


Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1 dicembre 2020, dal 1 dicembre 2021, dal 1 ottobre 2022 e dal 1 novembre 2023



























































Livello

Par.

Aumento 01/12/2020

Minimo dall’1/12/2020

Aumento 01/12/2021

Minimo dall’1/12/2021

1 151,70 13,67 1.994,54 24,60 2.019,14
2 136,38 12,29 1.793,09 22,12 1.815,21
3 125,53 11,31 1.650,47 20,36 1.670,83
4 116,72 10,52 1.534,65 18,93 1.553,58
5 111,00 10,00 1.459,38 18,00 1.477,38
6 107,78 9,71 1.417,12 17,48 1.434,6
7 100,00 9,01 1.314,8 16,22 1.331,02
area nonpr. 84,35 7,60 1.109,07 13,68 1.122,75


 



























































Livello

Aumento 01/10/2022

Minimo dall’1/10/2022

Aumento 01/11/2023

Minimo dall’1/11/2023

Aumento totale

1 25,97 2.045,11 25,97 2.071,08 90,21
2 23,35 1.838,56 23,35 1.861,91 81,11
3 21,49 1.692,32 21,49 1.713,81 74,65
4 19,98 1.573,56 19,98 1.593,54 69,41
5 19,00 1.496,38 19,00 1.515,38 66,00
6 18,45 1.453,05 18,45 1.471,5 64,09
7 17,12 1.348,14 17,12 1.365,26 59,47
area nonpr. 14,44 1.137,19 14,44 1.151,63 50,16


Integrazione Maternità operaie a tempo determinato
Considerata la peculiarità della normativa in materia di prestazioni assistenziali per le operaie a tempo determinato e ferme restando le modalità applicative adottate e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali per la corresponsione delle integrazioni dall’1.1.2017 sottoscritti alla data di stipula del presente contratto, per le stesse lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro, dal mese successivo alla stipula del presente Ccnl, l’integrazione dell’indennità per congedo obbligatorio di maternità sarà corrisposta con le seguenti modalità semplificate che garantiscono una prestazione adeguata. Saranno, pertanto, indennizzate le giornate di congedo obbligatorio, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime. L’integrazione giornaliera lorda sarà la seguente:





















Livello

Importo giornaliero integrazione

3 5,31
4 4,94
5 4,70
6 4,56
7 4,23
area non pr. 3,57


Estensione delle tutele per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 24 del D.lgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa. Per le modalità di utilizzo del congedo valgono le disposizioni del citato articolo 24. La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall’articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.


Permessi per l’assistenza dei genitori
II lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per assistenza ai genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto.


Ferie solidali
Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall’articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.


La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.