Sospesa la formazione in aula dei Commercialisti


Sospensione delle attività formative in aula e prosecuzione delle attività webinar fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali in seguito alle previsioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre 2020 che, ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus prevede la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (CNDCEC – Nota 20 ottobre 2020, n. 119).

Lo stesso decreto, inoltre, prevede che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, si legge ancora nel DPCM, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Per questo motivo, gli Ordini locali e i soggetti autorizzati non potranno realizzare le attività formative in aula e dovranno annullare tutti gli eventi già programmati. Gli Ordini e soggetti autorizzati potranno comunque rendere disponibili le attività formative in videoconferenza con webinar di formazione o su piattaforme e-learning autorizzate.
Infine, il Consiglio nazionale, facendo riferimento anche al DPCM emanato lo scorso 7 ottobre – che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza -, informa gli Ordini locali e i Soggetti autorizzati che potranno offrire e chiedere l’accreditamento di webinar di formazione al CNDCEC fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica, di volta in volta determinato con apposite disposizioni di legge.


Stop alle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020


Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020, n. 260, il D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, recante la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020. La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 1° gennaio 2021, fatte salve ulteriori proroghe.

Con la nuova proroga sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non è previsto il rimborso di quanto già versato.


Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza della rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.


Durante il periodo di sospensione, disposto anche nei confronti delle persone fisiche e non che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono prorogati di dodici mesi:
– il termine relativo alla perdita del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo per la mancata notificazione imputabile al concessionario;
– i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.


Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.


Accertamenti fiscali basati su ispezioni Inps: il verbale ispettivo non basta

Con l’Ordinanza n. 22476 del 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che per gli accertamenti fiscali basati sulle risultanze degli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro, in relazione alla corresponsione di emolumenti in “nero”, non è sufficiente l’allegazione dei verbali ispettivi, ma occorre allegare anche gli atti su cui fonda la contestazione

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha contestato alla società violazioni riguardanti ritenute IRPEF non operate su maggiori contribuzioni corrisposte “in nero” ad operai dipendenti.
L’avviso di accertamento (fiscale) si fonda sulle risultanze dei verbali di accertamento degli enti previdenziali, con i quali i funzionari dell’Inps avevano contestato una quantità di lavoro straordinario effettuato da taluni operai e retribuito in nero, rilevato da documentazione identificata come “rapportini giornalieri” presente su un cantiere esterno.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo la contestazione validamente supportata dal valore probatorio dei verbali dell’Inps.
La Corte di Cassazione, invece, su ricorso della società ha disposto la cassazione della decisione con rinvio, in ordine alla mancata allegazione degli atti di prova della contestazione (cd. rapportini giornalieri o fogli presenze dei lavoratori).

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha osservato preliminarmente che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza e da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Nel caso in esame, l’accertamento fiscale ha origine nell’accertamento da parte di funzionari INPS di quantità di lavoro straordinario retribuite in nero che taluni operai della società avrebbero effettuato presso un cantiere esterno, prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica. Tale circostanza però non risulta oggetto di verifica diretta, ma sarebbe stata desunta da documentazione identificata come “rapportini giornalieri” (sostanzialmente fogli di presenza), rinvenuta sul cantiere.
Secondo la Corte Suprema, essa può certamente contribuire a formare il libero convincimento del giudice, conferendo valore probatorio a verbali redatti dai funzionari INPS, purché le fonti, sui quali detti verbali si basino, risultino regolarmente acquisite, nel contraddittorio tra le parti, al processo relativo all’accertamento fiscale che muova dagli anzidetti verbali.


Proprio su tale aspetto si fonda l’eccezione della società che ha portato alla cassazione della decisione dei giudici tributari, con rinvio ad altro giudice per un accertamento di fatto riguardo alle modalità di acquisizione e/o di notifica dei “rapportini”, affinché possano integrare, in uno ai verbali ispettivi degli enti previdenziali che ad essi si riferiscono, la prova delle contestate violazioni poste a base dell’accertamento fiscale.
La Corte di Cassazione ha rilevato l’errore dei giudici tributari laddove abbiano posto a fondamento della decisione documenti inesistenti agli atti, valorizzando come prova i verbali ispettivi, sebbene gli stessi non avessero in allegato i documenti (c.d. “rapportini giornalieri” di presenza, distinti per giornata di sabato, feriali e domenica), che avrebbero dovuto costituire la prova cardine a base dell’accertamento.

Sottoscritto il contratto del settore penne, spazzole e pennelli

Raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del settore penne, spazzole e pennelli

L’intesa sottoscritta, che interessa oltre 5000 addetti in 700 imprese, prevede l’aumento salariale sarà di 68 euro (3° livello S.), distribuiti in tre tranche: 1° gennaio 2021 di 25 euro; 1° gennaio 2022 di 25 euro; 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, sarà previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l’intesa prevederà l’aumento dell’elemento perequativo che passa da 275 a 300 euro.
Tra gli elementi di novità l’attivazione, con la designazione dei rispettivi rappresentanti, dell’osservatorio nazionale di categoria che sarà convocato entro 3 mesi dalla firma.
Maggiore sarà il riconoscimento del ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro. Inoltre, al fine di facilitare ed estendere  la contrattazione aziendale, sono state definite delle apposite linee guida sulla base delle esperienze acquisite nel settore.
Per quanto riguarda il tema dei diritti saranno previsti maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, aumenteranno i periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
Infine, per contribuire allo sviluppo della cultura della responsabilità sociale delle imprese, le parti hanno condiviso delle apposite linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell’economia e il rispetto dell’ambiente. Allo stesso modo è stato definito, dalle parti, un testo di linee guida per caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative dei lavoratori all’interno delle aziende.