Sostegno al sistema sportivo: in arrivo il codice tributo e credito d’imposta per sublocazione


Istituito il codice tributo “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 67/E). Sempre nell’ambito sportivo, è possibile concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E).


 


Il DL rilancio (art. 217, co. 1, decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
Sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
A riguardo è stato istituito il seguente codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle suddette somme:
– “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, nessun valore.


Sempre nell’ambito sportivo, l’Agenzia delle entrate,con la risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha previsto la possibilità di concedere a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante, ha dichiarato di aver “preso in sublocazione da settembre 2019”, un ufficio di categoria A/10 per la propria sede sociale, corrispondendo la somma di euro X di canone al mese e chiede se il credito di imposta previsto dal DL rilancio, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività descritte nel citato articolo, trovi applicazione anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione.
Per l’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che l’Istante risulta iscritto al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche presso il CONI, considerata anche la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, si ritiene che l’ASD potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, con riferimento al contratto di sublocazione di cui alla legge n. 392 del 1978 e sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Da ultimo, si rammenta che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio qui in esame.
Al riguardo, resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.

Pa, smart working almeno al 50% per tutela salute e servizi


Il Ministro Dadone firma il decreto ministeriale sullo smart working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre. Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.


I punti salienti, secondo il comunicato del Ministero per pubblica amministrazione, datato 19 ottobre, sono:
– ogni amministrazione, fino al 31 dicembre 2020, con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività compatibili con questa modalità;
– gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, compatibilmente con le loro potenzialità organizzative e con la qualità del servizio erogato,  assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile;
– il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
– le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile;
– lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. Devono, in ogni caso, essere garantiti al lavoratore i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
– le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
– l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento;
– nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
– considerata l’importanza della continuità dell’azione amministrativa, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

EDILIZIA: CNCE Comunicato 20/10/2020 – Fondo Prepensionamenti


 

La CNCE con comunicato del 20 ottobre 2020, fornisce informazioni alle Casse Edili sulle prestazioni per favorire l’accesso al pensionamento secondo la normativa sul Fondo Prepensionamenti

Con riferimento agli accordi siglati dalle parti sociali nazionali lo scorso 10 settembre, ed in particolare con riferimento all’intesa sul Fondo Prepensionamenti, la CNCE ricorda alle Casse Edili/Edilcasse, che entro e non oltre il 31 dicembre 2020, dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla stessa CNCE, che provvederà ad accantonarle nell’apposito fondo dedicato, per poi procedere ad erogare le prestazioni a partire dal 1° aprile 2021, secondo le modalità stabilite nell’Accordo 10/9/2020.
Con riferimento, poi, alle cadenze successive con le quali le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare trimestralmente le somme accantonate per il Fondo Prepensionamenti alla CNCE, quest’ultima comunica che i versamenti dovranno avvenire a partire dall’anno 2021 entro, e non oltre il: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
Le coordinate bancarie dedicate al Fondo prepensionamenti sono le seguenti:
BPER BANCA, Contro corrente intestato a CNCE – Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili:
IBAN: IT 45 M 05387 05011 0000 35173713

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