Frontaliere svizzero, accesso al Superbonus


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 486 del 19 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti sull’accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34del 2020 da parte di un frontaliere svizzero.

Nel caso di specie, il Contribuente è un frontaliere residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera al quale risulta applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 1 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, ai sensi della quale «I salari,gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta».
Dall’istanza risulta che l’Istante, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario assieme a sua moglie della casa di abitazione, risulta essere titolare del relativo reddito fondiario.
Ne consegue che l’Istante essendo titolare di un reddito in Italia, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente, previste può accedere al Superbonus ed in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, può optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Detraibili le spese mediche pagate con bancomat del figlio


Il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa (Agenzia Entrate – risposta 19 ottobre 2020, n. 484).

La Legge di Bilancio 2020 ha subordinato la detrazione al 19% degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir al pagamento con mezzi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento), ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’art. 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.


Pertanto, l’onere è da considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche qualora esecutore materiale del pagamento sia altra persona, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.


Nel caso di specie, il contribuente può utilizzare la cartabancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione del medesimo contribuente che ha riferito di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.


Fisco: ulteriori chiarimenti su taglio IRAP e versamento acconti



Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di ulteriori chiarimenti in merito al taglio dei versamenti IRAP disposto dal “Decreto Rilancio” ed all’applicazione del metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno prevista dal “Decreto Liquidità”


In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha adottato due misure riguardanti, dapprima il versamento degli acconti per l’anno 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (art. 20, del D.L. n. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”), e successivamente i versamenti dell’IRAP a saldo 2019 e in acconto per il 2020 (art. 24, del D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”).
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito, ad integrazione delle risposte fornite con la Circolare n. 25/E del 2020.


Versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020


In tema di versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020, il “Decreto Liquidità” ha previsto la disapplicazione di sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, e dell’IRAP nell’ipotesi di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi applicabile, oltre che all’IRPEF, all’IRES ed all’IRAP espressamente richiamate dalla norma, anche alle seguenti imposte:
– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
– alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
– all’addizionale comunale all’IRPEF.
Resta esclusa, ovviamente, l’addizionale regionale all’IRPEF per la quale non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno.


Taglio versamenti IRAP


Con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’IRAP, invece, il “Decreto Rilancio” ha previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
– del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
– della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per i soggetti ISA), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito a:
a) calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
b) possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.


CALCOLO IRAP A SALDO


Per quanto riguarda il quesito sub a), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto.


Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto.


In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).


ESEMPI (IRAP 2019 PARI A 1.000 EURO)


1) Contribuenti che non applicano gli ISA






































































































CASI

METODO

I ACCONTO FIGURATIVO

II ACCONTO VERSATO

IRAP 2020

I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE

II ACCONTO DA SOTTRARRE

SALDO

1 a STORICO 400 600 800 320 600 (120)
1. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 320 480 800 320 480 0
           
2. a STORICO 400 600 1.200 400 600 200
2. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 320 480 1.200 400 480 320
           
3. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) 640 960 800 320 960 (480)
           
4. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 480 720 1.200 400 720 80
           
5. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 480 720 1.400 400 720 280


2) Contribuenti che applicano gli ISA






































































































CASI

METODO

I ACCONTO FIGURATIVO

II ACCONTO VERSATO

IRAP 2020

IACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE

II ACCONTO DA SOTTRARRE

SALDO

1. a STORICO 500 500 800 400 500 (100)
1. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 400 400 800 400 400 0
           
2. a STORICO 500 500 1.200 500 500 200
2. b PREVISIONALE (IRAP prevista €800) 400 400 1.200 500 400 300
           
3. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) 800 800 800 400 800 (400)
           
4. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 600 600 1.200 500 600 100
           
5. PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) 600 600 1.400 500 600 300


SALDO IRAP INFERIORE ALLA PRIMA RATA DI ACCONTO


Con riferimento al quesito sub b), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020:
– il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA);
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50%, per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020:
– un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.


In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.


ESEMPIO 1 (Metodo storico, soggetto che non applica gli ISA)


IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000 euro;
IRAP effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ _ _ 200 euro;
IRAP versata a titolo di II° acconto per il periodo d’imposta 2020 _ _ _  600 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _80 euro (40% di 200).
Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].


ESEMPIO 2 (Metodo previsionale, soggetto che non applica gli ISA)


IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1.000 euro;
IRAP che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ 800 euro;
IRAP versata a titolo di secondo acconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 480 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _ _ _ _ 80 euro;


Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].

Fondo di garanzia per le PMI: sezione speciale


A partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario – Dati bilancio” del Portale del Fondo. (ABI – Circolare 16 ottobre 2020, n. 2119)


 


Lo scorso 5 ottobre il Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ha comunicato l’avvio dell’operatività della richiamata Sezione speciale costituita in seno al Fondo dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)e quindi la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare le relative richieste di copertura tramite il Portale dello stesso Fondo.
Con particolare riferimento alla richiesta di garanzia, il Gestore — con una successiva comunicazione — ha specificato che la circostanza che le imprese beneficiarie non versino nella condizione di “impresa in difficoltà” è accertata tramite l’insussistenza di esposizioni deteriorate, come previsto dalla norma di legge.
Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario — Dati bilancio” del Portale del Fondo.
Si ricorda che le richieste di garanzia vanno trasmesse al Gestore entro il 18 dicembre 2020 e che le proposte di ammissione, ovvero di non ammissione, sono deliberate dal Consiglio di Gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e comunque entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe da notificarsi alla Commissione europea a seguito dell’allungamento della validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” fino al 30 giugno 2021.