INPS: da novembre 2020, istituiti i codici contratto flusso di denuncia Uniemens


Con decorrenza dal periodo di paga novembre 2020, sono istituiti i nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens.


544, relativo al “CCNL centri servizi, imprese esercenti di informatica e telecomunicazioni, call center, imprese in outsourcing, agenzie di servizi per pratiche amministrative, società tra professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazione, delle risorse umane e recruiting, dagli studi professionali non organizzati, dai centri elaborazione dati – UNIMPRESA”;
545, relativo al “CCNL per l’industria tessile – FEDERDAT, AEPI, ASSIDAL, ARCO”;
546, relativo al “CCNL aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio – ASSOFRIGORISTI, ANPIT”;
547, relativo al “CCNL settore legno, arredamento, mobili, aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica – UNIMPRESA”;
548, relativo al “CCNL piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti – CIFA.
Con la medesima decorrenza (novembre 2020) vengono disattivati i seguenti codici contratto: 457, 458, 459 in quanto relativi a contratti non più in vigore.


Il Decreto semplificazione ha, poi, disposto che nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e nelle denunce retributive mensili all’Inps, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore deve essere indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche, dal prossimo aggiornamento dell’Allegato tecnico Uniemens, l’elenco dei contratti riferiti alla sezione <PosContributiva> non sarà più contenuto nel predetto Allegato, ma verrà inserito in un apposito documento, accessibile sul sito internet Inps: “Prestazioni e Servizi” > “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”; tale elenco conterrà, per ogni <CodiceContratto> attualmente assegnato dall’Inps, anche il corrispondente “macro-settore” e “codice” associati al contratto nell’archivio nazionale detenuto dal CNEL. Pertanto, i datori di lavoro e i loro delegati devono compilare il campo relativo al <CodiceContratto> del flusso Uniemens indicando il valore “CD” nel caso in cui sia applicato un contratto collettivo di primo livello non ancora censito dall’Istituto di previdenza.


CdM: approvazione ddl Bilancio 2021 e documento programmatico di bilancio


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura (Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 67/2020).


DDL BILANCIO 2021 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO
Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea. Di seguito, i punti principali del provvedimento:
– SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19.
– FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Prolungata, inoltre, la  durata del congedo di paternità.
– MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.
– CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.
– RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.
– GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
– MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
– LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.
– TRASPORTI PUBBLICI: incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.
– SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.


ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Il testo prevede una semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate: lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo; lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente. Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.

Covid-19: ultimi chiarimenti dal Fisco per l’accesso al contributo a fondo perduto


L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento in merito all’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020 e sulla determinazione dei requisiti di accesso di una società di distributori di carburante ed in ipotesi di più attività svolte (Agenzia Entrate – risposte 16 ottobre 2020, nn. 476, 477 e 478).

Nell’ambito di una liquidazione societaria possono fruire del contributo a fondo perduto Covid previsto dal Decreto Rilancio i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.
Infatti, se la fase per la realizzazione degli asset è stata avviata prima del 31 gennaio 2020, l’erogazione a fondo perduto non spetta in quanto l’attività ordinaria non è stata interrotta dall’epidemia.


Riguardo invece all’accesso al contributo da parte di un consorzio di distributori di carburante, l’Agenzia ha chiarito che il consorzio può determinare la soglia massima dei ricavi assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.


Infine, sempre riguardo ai requisiti di accesso, l’Agenzia ha chiarito che in caso di esercizio di più attività, si deve comunque tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso.


Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale


Pubblicato nella GU n. 258 del 18 ottobre 2020, il DPCM 18 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Le nuove disposizioni entrano in vigore 19 ottobre 2020, ad eccezione per le quelle relative all’ambito scolastico che si applicano a far data dal 21 ottobre 2020, e tutte sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

In particolare, è disposto che:
– delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
– sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
– lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui al precedente punto. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
– sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
– sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
– fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”). Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
– le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.