Tracciabilità degli oneri detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi precomplilata


Il Fisco fornisce alcune indicazioni sulla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimenti 16 ottobre 2020, n. 329676 e 329652)

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Integrazione salariale COVID, la richiesta per le ulteriori 9 settimane per periodi dal 14 settembre


La scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, per la trasmissione dei dati necessari al pagamento, decorre dalla data di invio della PEC e così devono intendersi eventuali comunicazioni difformi, già inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari. In merito poi al secondo periodo di 9 settimane dei nuovi trattamenti, la trasmissione delle istanze deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, ed è già possibile a decorrere dal 15 ottobre 2020, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime 9 settimane (Inps, messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729).


Come noto, con la pubblicazione in G.U. del 7 ottobre 2020 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, entrato in vigore il giorno successivo, è stata disposta (art. 3) la proroga al 31 ottobre 2020 delle scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 ed al 30 settembre 2020 (art. 1, commi 9 e 10, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). Pertanto, come già anticipato nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020, le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, sono considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Altresì, con riguardo al termine decadenziale relativo alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, coincidente con la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero con la scadenza dei 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, laddove quest’ultimo termine sia più favorevole all’azienda, deve ritenersi valida, come data di notifica, quella di invio della PEC. Conseguentemente, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente al 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio).
Quanto, infine, al secondo periodo di nove settimane di trattamenti (D.L. n. 104/2020), la trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, è già possibile a far tempo dal 15 ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio), a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Inps. Il rispetto delle condizioni previste (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per cui le richieste inviate devono riferirsi a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e detto periodo deve già essere stato interamente autorizzato e decorso, è verificato in sede di istruttoria delle domande, costituendo presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Public utilities: riduzione del cuneo fiscale Irap

Con l’Ordinanza n. 22156 del 15 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle imprese operanti nel settore dei pubblici servizi (cd. public utilities), la riduzione del cd. “cuneo fiscale” non è applicabile se l’impresa svolge l’attività in forza di concessione a tariffa remunerativa. Viceversa il beneficio va riconosciuto alle imprese che applicano una tariffa non remunerativa.

IL CASO

La controversia trae origine dal silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per IRAP presentata dalla società, esercente attività di trasporto pubblico di passeggeri.
La società riteneva di aver diritto a fruire della deduzione IRAP forfetaria per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso della società contribuente, ritenendo sussistenti le condizioni di esclusione del beneficio previste dalla norma per le imprese operanti in concessione ed a tariffa nel settore dei trasporti.


La decisione è stata impugnata dalla società, per non aver i giudici:
– considerato che l’agevolazione dovesse ritenersi esclusa limitatamente alle public utilities operanti in regime di concessione traslativa e di tariffa remuneratoria;
– valutato correttamente il rapporto con l’ente concedente, riconducibile ad un appalto di servizi e non già ad una concessione traslativa;
– valutato la reale natura della tariffa applicata, che non costituiva una tariffa remuneratoria.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo la disposizione normativa, nella determinazione della base imponibile IRAP, le imprese possono portare in deduzione un importo forfetario (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Sono esclusi dal beneficio le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (cd. “riduzione del cuneo fiscale”).
Nel caso delle “public utilities” (quali le aziende di trasporto pubblico di passeggeri), l’esclusione della “riduzione del cuneo fiscale” è determinata dalla doppia condizione che l’impresa operi:
– in “rapporto di concessione traslativa”, caratterizzata dal trasferimento al concessionario di poteri propri ed originari della pubblica amministrazione da esercitare in nome e per conto dell’amministrazione concedente;
– in regime di “tariffa remunerativa”, da intendersi il prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.


La Corte di Cassazione osserva che, nel caso in esame, i giudici tributari, nell’escludere l’applicazione del vantaggio fiscale, hanno valorizzato la circostanza che la società percepisse parte della remunerazione per il tramite della tariffa applicata all’utenza, ricavando l’esistenza di un rapporto di concessione, senza però valutare le specifiche clausole negoziali che invece erano riconducibili allo schema legale tipico del contratto d’appalto di pubblici servizi.
In tali ipotesi, precisa la Corte Suprema, diventa onere dell’Ufficio dimostrare la diversa natura del rapporto contrattuale effettivamente posto tra le parti, a prescindere dal nomen juris. In particolare, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto deve essere valutata l’incidenza, in misura almeno significativa, del rischio sull’impresa concessionaria affinché possa configurarsi una concessione piuttosto che un appalto di servizi.


Con riferimento alla tariffa remunerativa, che si pone come condizione cumulativa, in uno alla natura di concessione traslativa del rapporto, la Corte Suprema osserva che l’esclusione del beneficio fiscale, è stata prevista dalla norma con lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura, dato che il livello delle tariffe per i pubblici servizi in concessione risultava determinato tenendo conto dell’onere IRAP prima dell’introduzione di tali deduzioni dalla base imponibile IRAP.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che la necessità d’intendere il criterio normativo della “tariffa” come “tariffa remunerativa”, cioè capace di generare un profitto, risulta coerente con la ratio giustificatrice del cd. “cuneo fiscale”. Infatti, consentire indiscriminatamente a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni IRAP darebbe luogo a un utile insperato, generando quella sovracompensazione capace di frustrare l’obiettivo perseguito dall’autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato.


La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio in base al quale “il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni per l’impiego di personale dipendente a tempo indeterminato (cd. riduzione del cuneo fiscale), non si applica alle imprese che svolgono attività “regolamentata” (cosiddette public utilities), in forza di una “concessione traslativa” e a “tariffa”, intendendosi per “tariffa” una “tariffa remunerativa”, capace di generare un profitto”.


ASSICA e MINERACQUA sottoscrivono l’accordo di rinnovo ALIMENTARI INDUSTRIA

ASSICA e MINERACQUA sottoscrivono l’accordo di rinnovo ALIMENTARI INDUSTRIA

ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, e MINERACQUA – Federazioni delle Acque Minerali e di Sorgente, con separati accordi dell’8/10/2020 e del 12/10/2020, aderiscono all’accordo di rinnovo 31/7/2020 del CCNL Alimentari industria.

Comparto Carni e Salumi
Il giorno 8/10/2020, ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi con le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato, l’accordo di rinnovo contrattuale del 31/7/2020 firmato da Ancit, Assobirra e Unionfood.
Le Parti si danno atto che nel periodo di vigenza contrattuale (2019-2023) svilupperanno un’attività congiunta finalizzata all’approfondimento di temi specifici e caratterizzanti del settore delle carni suine e dei salumi. Tali specificità, già enunciate nel corso della trattativa di rinnovo, sono riferite alla particolarità del prodotto che è soggetto ad una vita residua molto breve (shelf-life) che impedisce di avere scorte, con la conseguente necessità di produzione “just in tirine“. Tale peculiarità abbinata agli orari di apertura della Grande Distribuzione ormai estesi su sette giorni e per molte ore giornaliere, si ripercuote inevitabilmente sulla disciplina degli orari di lavoro, che fino ad oggi non hanno potuto tenere nella giusta considerazione tali sviluppi del mondo commerciale. Sarà inoltre possibile analizzare la reale attualità o obsolescenza delle “indennità di disagio”, ancora in vigore e nate per disciplinare una modalità produttiva ormai molto modificata dallo sviluppo tecnologico. Sulla base delle risultanze di tale approfondimento le Parti si impegnano a creare una disciplina specifica di settore.
Comparto Acque Minerali e di Sorgente
Il giorno 12/10/2020, MINERACQUA – Federazione Italiana delle Industrie delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato l’Accordo di rinnovo del CCNL del 31/7/2020, integrato con l’Accordo del 12/5/2020.
Le Parti nella stessa firmano il “Protocollo Acque Minerali”, con il quale riconoscono che il settore potrebbe affrontare un periodo particolarmente critico sotto il profilo normativo con ricadute significative sulle prospettive di sviluppo.
Il settore, infatti, si trova negli ultimi anni esposto all’intervento di condizioni esogene che non dipendono dalle strategie competitive azionabili dalle aziende e che rischiano di generare un marcato clima di incertezza e compromettere le scelte imprenditoriali su investimenti e occupazione.
Tali condizioni sono così identificabili:
1) Tassazione Plastica
2) Tassazione Zucchero
3) Plastic Free
4) Acqua microflltrata
5) Concessioni regionali
6) Clima.
Sulla base di tali premesse, le Parti intendono riconoscere che il settore delle acque minerali è caratterizzato da elementi specifici che richiedono un costante monitoraggio nel corso della durata contrattuale del CCNL e che possono portare a modifiche sostanziali dal punto di vista economico e normativo in occasione del prossimo rinnovo, alla luce dell’andamento del settore.