Riconoscimento del c.d. “incremento al milione”: presentazione istanze telematiche


Con la circolare n. 107/2020 sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 15, DL 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’art. 38, co. 4, L. n. 448/2001, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età. Con messaggio Inps n. 3647/2020, indicazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza.


Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:
– Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
– Prodotto: REDDITUALE
– Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta. Si intende, quindi, rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.
A tale fine è necessario indicare nel campo “Note” della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.
Per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.
Gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l’aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al “milione” Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.

EBM Salute ed E.B.M.: Chiarimenti sui Codici Tributo

Ribaditi, dall’’EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici settore della Piccola Industria, i codici tributo per il versamento previste per EBM Salute ed E.B.M.,.

L’EBM, ha riscontrato errori frequenti riscontrati sull’utilizzo del codice tributo. La maggior parte degli errori consistono nell’utilizzo del codice di EBINTER, Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, il cui codice è molto simile (EBCM rispetto al nostro EBMC) o l’utilizzo del codice tributo di Inps DM10.
In questi casi l’Azienda dovrà autonomamente richiedere il rimborso per l’errato versamento al relativo istituto e regolarizzare la propria posizione contributiva con i nostri Enti.
I CODICI CORRETTI per E.B.M. ed EBM Salute sono i seguenti:
– EBM Salute > Versamento F24 ? codice EBMC   |   Flusso Uniemens codice ? EBMQ (codice diversificato per Flussi Uniemens)
– E.B.M. > Versamento F24 ? codice EBMC   |   Flusso Uniemens ? codice EBMC (codice unico sia per F24 che per Flussi Uniemens).
L’errato versamento delle quote con F24 e/o l’errata compilazione dei Flussi Uniemens comportano la momentanea sospensione delle coperture su E.B.M. ed EBM Salute, pertanto , è necessario porre la massima attenzione nell’indicazione dei codici corretti per evitare disguidi.
Per agevolare le Aziende nel corretto adempimento dei versamenti, è da tempo disponibile sul sito E.B.M. in Home Page e nella sezione Documenti>Manuale Operativo Aziende lo Strumento di Calcolo Automatico dei Contributi disponibile al seguente link che permette di avere il dettaglio degli importi da versare in F24 e comunicare tramite Flussi Uniemens nonché l’indicazione esatta del codice tributo per ciascun Ente.


Bonus una tantum covid-19 per le imprese turistiche campane

L’Ente Bilaterale Turismo Campania (EBTC), ha stanziato un Fondo straordinario per il sostegno economico e culturale a favore dei lavoratori e delle lavoratrici di imprese non multilocalizzate del settore Turismo, che hanno risentito della crisi dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Al suddetto contributo possono accedere i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

– essere stati collocati in CIGD o FIS nell’arco temporale compreso tra il 1 marzo ed il 31 agosto 2020. Lavoratori/trici a tempo indeterminato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi che si siano trovati nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni in deroga (CIGD) dal 1/03/2020 al 31/08/2020 o in Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a causa del COVID 19. I lavoratori devono lavorare presso aziende non multilocalizzate della Regione Campania: alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari situati nei territori di Napoli e provincia, Avellino, Benevento e Caserta, in regola con il versamento delle quote contributive all’EBTC da almeno 6 mesi;
Bonus una Tantum sostegno sociale ai lavoratori in Cigd/Fis: euro 250

– contratto stagionale di almeno 2 mesi nella stagione dell’anno 2019, presso aziende non multilocalizzae: alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari situati nei territori di Napoli e provincia, Avellino Benevento e Caserta, in regola con il versamento delle quote contributive all’ EBTC da almeno 6 mesi.


Bonus una Tantum sostegno sociale ai Lavoratori stagionali: euro 250

– Sostegno allo studio ai lavoratori e/o figli di lavoratori del turismo:
Lavoratori/trici di aziende non multilocalizzate della Regione Campania: alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari situati nei territori di Napoli e provincia, Avellino Benevento e Caserta, in regola con il versamento delle quote contributive all’EBTC da almeno 6 mesi.
Lavoratori/trici a tempo indeterminato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi che si siano trovati nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni in deroga (CIGD) dal 1/3/2020 al 31/8/2020 o in Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a causa del COVID 19.
Bonus una tantum sostegno allo studio Diplomati nell’anno 2019/2020: euro 400
Bonus una tantum sostegno allo studio Laureati nell’anno accademico 2019/2020: euro 750

Lo sportello per le richieste sarà attivo dal 20 Ottobre al 20 Novembre 2020 (le richieste pervenute prima di tale data non saranno prese in considerazione). E’ consentito partecipare alla richiesta di un solo Bonus.


Nuova disciplina degli incarichi sindaci/revisori e risposta positiva del MEF sulla prima nomina


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione nazionali dei commercialisti, hanno pubblicato il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”. Inoltre, il Consiglio ha diffuso la risposta positiva all’interrogazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla prima nomina dei revisori (CNDCEC – Comunicati 15 ottobre 2020).

L’art. 51-bis introdotto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), prevede espressamente che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite da «bilanci relativi all’esercizio 2021”.
La nuova formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi consente alle società di provvedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
Si è aperto, dunque, un interessante dibattito in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi.
Il documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, dopo aver esaminato la disciplina della cessazione anticipata degli incarichi in corso, si sofferma sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, di cui all’art. 4 del D.M. n. 261/2012.
Lo studio è articolato in quattro capitoli. Nel primo si approfondisce la modifica apportata con l’art.51-bis del decreto rilancio, a cui segue un’analisi delle disposizioni all’art.379 del Codice della crisi. Spazio poi all’esame dell’art.2477 c.c. e ai tipi societari interessati dalla modifica dell’art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.
Nelle conclusioni, infine, si riflette sull’opportunità delle scelte effettuate dall’ultimo legislatore, auspicando una revisione che privilegi la dimensione dell’impresa e non la forma societaria in concreto adottata, eliminando, in tal modo, possibili disparità di trattamento quando si tratti di s.r.l. di rilevanti dimensioni e di fatturati in nulla differenti da quelle delle s.p.a. e favorendo la nomina del revisore legale o dell’organo monocratico, anche incaricato della revisione legale, nelle realtà più semplici.

Sullo stesso argomento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, ha fornito risposta all’interrogazione parlamentare circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.
Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.
La risposta del Mef chiarisce che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51 – bis.